Cassazione Penale, Sentenza n. 26172/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma d'appello per violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) lamentando che, nel giudizio di rinvio successivo ad annullamento per vizi procedurali, il Tribunale ha negato le attenuanti generiche peggiorando il trattamento sanzionatorio senza nuova istruttoria (cd. mancata acquisizione delle prove decisiva ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.). In subordine il ricorrente ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 597, comma 3 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 27 e 111 Cost. Inoltre, con secondo motivo, deduce violazione dell'art. 62-bis c.p. (recidiva) e censura la motivazione della Corte territoriale sulla esclusione delle attenuanti generiche non avendo confutato le ragioni del Tribunale (tentativo di risarcimento del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione, rilevata la produzione in sede di legittimità di documentazione da cui risultano le remissioni di querela da parte delle persone offese (29/03/2023) e l'accettazione delle stesse da parte dell'imputato (30/03/2023), ha dichiarato estinti i reati anch'essi procedibili a querela di parte per intervenuta remissione di querela e accettazione. Non essendovi elementi per proscioglimento nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati, ha revocato le statuizioni civili disposte nelle sentenze di merito e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p. La Corte non ha affrontato nel merito le questioni sostanziali su reformatio in peius/attenuanti e costituzionalità in ragione dell'estinzione intervenuta.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Articolo richiamato come norma generale sul reato (cumulabilità delle circostanze); non sviluppata nel provvedimento in quanto decisione basata sull'estinzione del reato
art. 640 c.p.
Norma sostanziale del reato contestato (truffa); utilizzata per descrivere il capo di imputazione originario
art. 597, comma 3 c.p.p.
Il ricorrente deduce che la norma impedisce una reformatio in peius nel giudizio di rinvio anche se l'annullamento della sentenza di primo grado è per vizi procedurali; nella sentenza di cassazione la questione non è stata decisa nel merito perché intervenuta estinzione dei reati per remissione di querela
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Norma che impone, nel giudizio di rinvio, l'assunzione delle prove decisive che hanno determinato l'inversione dell'esito processuale; il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha ristabilito tali prove e ha deciso sulla base del materiale istruttorio del primo giudizio
art. 62-bis c.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla recidiva reiterata: la sua corretta valutazione può incidere sulla quantificazione della pena e sulla prescrizione; la Corte di Cassazione non ha risolto la questione nel merito a causa dell'estinzione
art. 129, comma 2 c.p.p.
Previsione su eventuale proscioglimento nel merito; la Corte dichiara che non sussistono elementi per un proscioglimento ex art. 129 comma 2 e perciò dispone l'annullamento senza rinvio in quanto reati estinti
art. 340 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali dell'imputato nonostante l'estinzione dei reati per remissione di querela
artt. 3, 27, 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente nella questione di costituzionalità dell'art. 597 c.p.p.; la Corte non ha affrontato la questione costituzionale perché il processo si è estinto per remissione di querela
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 45594 dell'11/11/2021 (Vitucci)
Precedente utilizzato per affermare che la remissione della querela estingue anche le statuizioni civili disposte nelle sentenze di merito; la Corte lo segue nel revocare le statuizioni civili
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa e la sua accettazione da parte dell'imputato estinguono il reato procedibile a querela di parte anche se la remissione interviene dopo i gradi di giudizio; in tal caso la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta anche la caducazione delle statuizioni civili pronunciate nelle sentenze di merito
- Se i reati sono estinti per remissione, la Corte di Cassazione può non entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. reformatio in peius, valutazione della recidiva, costituzionalità di norme processuali) poiché il processo si è estinto
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizi procedurali il giudice deve, in linea di principio, riesaminare le prove decisive ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; la mancata nuova acquisizione delle prove può essere criticata come vizio procedurale che potenzialmente integra la violazione del divieto di reformatio in peius
- La richiesta e l'accettazione della remissione devono risultare documentalmente per poter costituire causa estintiva; l'accertamento di tali elementi può essere fatto anche in sede di legittimità se la documentazione è prodotta
- L'estinzione del reato non esclude, salvo diversa determinazione normativa, l'imposizione delle spese processuali a carico dell'imputato
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