Sentenza n. 1126/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale dell’11 dicembre 2025, avente a oggetto i form on line trasmessi dalle strutture sanitarie che avevano ottenuto punteggi superiori nella procedura di qualificazione rilevante per l’assegnazione del budget
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, accreditata e convenzionata con l’ASP di Palermo, aveva chiesto all’ASP e all’Assessorato regionale della Salute copia dei form on line trasmessi dalle strutture che, in base ai criteri di qualificazione previsti dall’allegato B del D.A. n. 845/2025, avevano conseguito un punteggio superiore. L’ASP aveva comunicato che la gestione dei form era stata curata dall’Assessorato regionale. A fronte del mancato riscontro, la società ha impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo l’ostensione dei documenti. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla verifica della correttezza del budget assegnato e alla tutela della propria posizione nell’ambito della determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente possedesse il titolo all’accesso ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, poiché i documenti richiesti erano collegati alla procedura amministrativa incidente sulla sua posizione economica e organizzativa. Il giudice ha precisato che l’interesse all’accesso è più ampio dell’interesse all’impugnazione: non occorre dimostrare la lesione attuale di una posizione giuridica, essendo sufficiente dimostrare la potenziale utilità della conoscenza dei documenti per la cura o difesa dei propri interessi, anche in vista dell’eventuale instaurazione di un giudizio. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione non può sottrarsi all’ostensione mediante una mera dichiarazione di mancato reperimento dei documenti; ove i documenti non siano rinvenuti, deve attestare formalmente se essi non esistano oppure siano smarriti o non reperiti, indicando le ricerche effettuate, le modalità di conservazione, le articolazioni organizzative coinvolte e le concrete ragioni del mancato reperimento. L’Assessorato è stato quindi ordinato a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, ove esistenti, oppure a dichiararne formalmente l’inesistenza. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 241/1990
il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
L’accesso documentale spetta ai soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L’interesse all’accesso è più ampio dell’interesse all’impugnazione e può consistere nella potenziale utilità della conoscenza dei documenti per la cura o difesa dei propri interessi.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato impugnato davanti al giudice amministrativo, che ha ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso o di attestare formalmente l’inesistenza dei documenti.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 445/2000
ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
La nozione di documento amministrativo comprende ogni rappresentazione del contenuto di atti amministrativi, anche interni, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso documentale, l’interesse giuridicamente rilevante è più ampio dell’interesse necessario per impugnare un provvedimento: non è indispensabile dimostrare una lesione attuale di una posizione giuridica, essendo sufficiente il collegamento diretto, concreto e attuale con l’attività amministrativa e la potenziale utilità della conoscenza dei documenti richiesti.
- Il diritto di accesso documentale può essere esercitato anche prima dell’instaurazione di un giudizio, allo scopo di consentire al privato di orientare le proprie scelte sostanziali e valutare l’opportunità di proporre un’azione giurisdizionale.
- L’amministrazione non può respingere o eludere una richiesta di accesso mediante la mera dichiarazione che i documenti non siano stati reperiti. Deve attestare formalmente se i documenti non esistono oppure sono smarriti o non reperiti e, in quest’ultimo caso, indicare le ricerche svolte, le modalità di conservazione, gli uffici coinvolti e le concrete ragioni del mancato reperimento.
- Quando i documenti richiesti esistono, l’amministrazione deve consentirne la visione e l’estrazione di copia entro il termine stabilito dal giudice; in alternativa, qualora ne accerti formalmente l’inesistenza, deve darne specifica attestazione.
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