Ordinanza n. 1103/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0104659.23-12-2025.H.13:03 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 23.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 20770 in data 22/05/2024 relativa alla Domanda n. 37475 del 10/06/2024 e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 37475 del 12/05/2024 e prot. n. 20770 in data 22/05/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica professionale sottoposta al riconoscimento. Non sono state adottate misure sospensive. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stato rigettato e definito il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e l'accertamento del diritto al riconoscimento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione cautelare emerge soltanto che il diniego ministeriale era fondato sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice, sulla base del sommario esame della controversia, ha ritenuto non giustificata la sospensione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera quando, a un primo e sommario esame, la motivazione amministrativa risulti sufficientemente argomentata con riferimento alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
- La valutazione compiuta nell'ordinanza cautelare sulla sufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo è effettuata allo stato degli atti e non definisce in via definitiva il merito della controversia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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