Sentenza n. 11658/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. QG/64131, adottato da Roma capitale in data 17 dicembre 2025 e trasmesso alla ricorrente a mezzo pec nella medesima data, pronunciatosi sull’istanza, presentata in data 10 aprile 2025, da Electra Italia s.r.l., per l’autorizzazione all’installazione e gestione di dodici hub di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici su suolo comunale, nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, compreso ove occorrer possa il verbale conclusivo della conferenza di servizi prot. n. QG/39191 del 23 luglio 2025, nonché i pareri endoprocedimentali trasmessi dal Dipartimento programmazione urbanistica in data 2 luglio 2025 (prot. n. QF/117718), dalla Polizia locale in data 12 maggio 2025 (prot. n. VS/33109) e 5 giugno 2025 (prot. n. VN/36569), dalla Direzione tecnica del municipio VIII in data 19 giugno 2025 (prot. n. 66002), dalla Direzione tecnica del municipio VII in data 28 maggio 2025 (prot. n. 116188), dal Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici in data 16 giugno 2025, dalla Sovrintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma e dalla Sovrintendenza capitolina, in data 26 giugno 2025 (prot. n. RI/27083);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell’inequivoca manifestazione di volontà della ricorrente di non coltivare ulteriormente il giudizio. Non sono stati esaminati né il diniego impugnato né i vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: diniego di autorizzazione all’installazione e gestione di dodici hub di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici su suolo comunale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva respinto l’istanza di autorizzazione presentata per l’installazione e gestione di dodici hub di ricarica ultrarapida su suolo comunale, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale conclusivo della conferenza di servizi e i pareri endoprocedimentali delle amministrazioni coinvolte. Prima della decisione, la ricorrente depositava una nota con cui dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il testo non riporta ulteriori motivi di illegittimità dedotti, poiché la causa è stata definita in rito senza esame del merito.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle questioni di merito.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della natura della pronuncia in rito.
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