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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14757/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio volontario (art. 575 c.p.) riducendo la pena a 21 anni. Il ricorso denunciava: 1) errore di applicazione della legge e travisamento delle prove con richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.); 2) in subordine richiesta di derubricazione ad omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) illegittimità della provvisionale immediatamente esecutiva e richiesta di sua sospensione o rideterminazione (art. 539 c.p.p.). Le censure includevano contestazioni delle risultanze probatorie: orario e cause del decesso, affidabilità di testi, impronte e tracce ematiche, tabulati telefonici e movimenti dell'imputato, comportamento successivo (occultamento prove, cancellazione contatti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna aveva adeguatamente ricostruito i fatti (richiamando la sentenza di primo grado in presenza di doppia conforme) e risposto puntualmente alle censure in 22 punti, senza travisamento macroscopico delle prove. Ha confermato la qualificazione di omicidio volontario ritenendo che pluralità, forza dei colpi e zona vitale colpita denotino consapevole accettazione del rischio di morte, escludendo pertanto la derubricazione ad omicidio preterintenzionale. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto e del comportamento dell'imputato volto a inquinare le prove. Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo relativo alla provvisionale, richiamando il consolidato orientamento che il provvedimento provvisionale, essendo suscettibile di travolgimento nella liquidazione definitiva, non è impugnabile in cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende e al rimborso alle parti civili delle spese liquidate (euro 6.030 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce l'omicidio volontario; la Corte ha confermato l'applicabilità perché la condotta e le modalità (pluralità e forza dei colpi in zona vitale) dimostrano la consapevole accettazione del rischio morte.

  • art. 584 cod. pen.

    Norma sull'omicidio preterintenzionale (assenza di volontà omicidiaria); la Corte ha escluso la derubricazione perché le modalità del fatto escludono che l'agente non si fosse rappresentato le conseguenze letali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato e negato la concessione ritenendo prevalenti elementi aggravanti quali gravità dell'atto e comportamento teso a inquinare le prove.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la motivazione d'appello ha richiamato tali criteri per spiegare il diniego delle attenuanti.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la provvisionale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il provvedimento che assegna una provvisionale non è sindacabile in cassazione perché destinato a essere travolto dalla liquidazione definitiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a errore di legge e travisamento; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in assenza di dimostrazione di macroscopico travisamento nelle due sentenze conformi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente a 3.000 euro.

  • Giurisprudenza Sez. U., Sent. n. 2246/1990 e correlate

    Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19 dicembre 1990

    Principio consolidato richiamato: il provvedimento che dispone una provvisionale non è impugnabile in cassazione in quanto non ha natura di cosa giudicata definitiva e può essere travolto dalla successiva liquidazione.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (identiche conclusioni in primo e secondo grado), la Corte di cassazione limita il proprio sindacato: il ricorrente deve dimostrare un macroscopico travisamento della prova per ottenere l'ammissione del ricorso.
  • La derubricazione dell'omicidio volontario ad omicidio preterintenzionale richiede elementi che escludano qualsiasi rappresentazione della possibilità di morte da parte dell'agente; pluralità, forza dei colpi e zona vitale colpita sono indici contrari alla derubricazione.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica solo la correttezza dell'iter motivazionale e non rivaluta i fatti in sede di cassazione.
  • I provvedimenti che attribuiscono provvisionali alle parti civili, essendo suscettibili di modifica nella successiva liquidazione, sono difficilmente sindacabili in cassazione secondo orientamento consolidato.
  • Le doglianze meramente fattuali o reiterative degli stessi motivi già respinti in appello sono inammissibili in cassazione; bisogna articolare vizi di diritto o difetti motivazionali esplicitamente previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Comportamenti post delictum volti a occultare o inquinare le prove (occultamento oggetti, cancellazione dati, distruzione tracce) pesano negativamente sulla valutazione della personalità e sulla concessione di attenuanti.

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