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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23340/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a imposte dichiarate nei modelli Unico 2008 e 770S 2008. La società contribuente aveva dedotto, tra l'altro, l'omesso invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario). La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo nulla la cartella per la mancata comunicazione, sul presupposto di una discrasia tra quanto dichiarato e quanto accertato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che l'invio dell'avviso bonario è necessario solo quando il controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso concreto, invece, la pretesa derivava da omessi versamenti e da compensazioni con crediti d'imposta ritenuti inesistenti, sicché l'omissione della comunicazione costituirebbe mera irregolarità e non causa di nullità della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la comunicazione di irregolarità incide sulla validità della cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 solo quando il controllo presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; negli altri casi, la mancata comunicazione integra una mera irregolarità. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Puglia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le ulteriori questioni assorbite, oltre che per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La comunicazione di irregolarità è necessaria solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione non comporta nullità automatica della cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel controllo automatizzato la cartella emessa senza preventiva comunicazione è invalida solo se il controllo ha evidenziato incertezze rilevanti; altrimenti l'omissione della comunicazione è mera irregolarità.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come disposizione parallela sul controllo automatizzato IVA, applicata secondo il medesimo principio sulla rilevanza o meno della comunicazione di irregolarità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina di per sé la nullità della cartella di pagamento.
  • La comunicazione di irregolarità assume rilievo invalidante solo quando il controllo presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in difetto, la sua mancanza integra una mera irregolarità formale.
  • Per verificare la validità della cartella non basta la generica constatazione di una discrasia tra dichiarato e accertato: occorre accertare la concreta ragione della difformità e stabilire se essa dipenda da incertezze interpretative rilevanti oppure da un mero riscontro di omissioni o errori già desumibili dalla dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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