Cassazione Penale, Sentenza n. 15365/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Propone due motivi: 1) carenza della condizione di procedibilità per il reato indicato al capo A) (furto pluriaggravato con destrezza) in ragione della modifica normativa che ha reso il delitto perseguibile a querela di parte (d.lgs. 150/2022); in mancanza di una formale querela o di una espressa richiesta di punizione del soggetto offeso l'azione penale non può proseguire; 2) estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo C) (porto di armi o oggetti atti ad offendere), essendosi raggiunto il termine massimo quinquennale prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e C). Per il capo A) ha disposto il proscioglimento per difetto di querela, applicando la novella normativa che ha reso il reato procedibile a querela di parte e ritenendola normativa di favore applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Per il capo C) ha riconosciuto la prescrizione del reato (estinzione per decorrenza del termine massimo di cinque anni al 16/12/2021) e ha eliminato le pene relative. Di conseguenza sono state scomputate dalla pena complessiva le conseguenti maggiorazioni pari a 2 mesi di reclusione e euro 167,00 di multa, determinando una pena finale ridotta (tenuto conto anche della decurtazione per il rito abbreviato). Dal testo emerge che la pena di appello pari a 10 mesi e 380 euro di multa è stata rideterminata sottraendo 2 mesi e 167 euro, con pena finale corrispondente a 8 mesi di reclusione e euro 213,00 di multa.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, art.2 comma 1 lett. i)
Modifica l'ultimo comma dell'art.624 cod. pen. rendendo il delitto di furto, nelle ipotesi indicate, punibile a querela della persona offesa; la Corte l'ha considerata disposizione di favore applicabile ai fatti antecedenti l'entrata in vigore.
art. 624 cod. pen.
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»
Con la novella è stata introdotta la procedibilità a querela per il delitto di furto; poiché nel caso di specie le aggravanti riconosciute non rientrano nelle eccezioni previste, la mancanza di querela comporta il proscioglimento.
art. 625 cod. pen. (numeri delle aggravanti)
Richiamato per verificare se le circostanze che consentono la procedibilità d'ufficio sussistessero; la Corte ha ritenuto che le aggravanti riconosciute nel giudizio di merito non rientrassero tra quelle che esentano dalla procedibilità a querela.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha valutato i termini di prescrizione applicabili al reato contravvenzionale (capo C) e ha ritenuto estinto il reato per decorrenza del termine massimo di cinque anni al 16/12/2021.
art. 2, comma 4 cod. pen.
Principio che governa il rapporto tra leggi penali nel tempo; la Corte l'ha applicato per giustificare l'applicazione retroattiva della disposizione favorevole riguardante la procedibilità, avvalendosi anche del consolidato indirizzo giurisprudenziale.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento per i reati 'satellite' che sono stati poi esclusi: la Corte ha scomputato dalla pena complessiva la maggiorazione (2 mesi e euro 167) riconducibile ai capi annullati.
Massime di principio
- Se una modifica normativa rende un reato procedibile a querela di parte e tale modifica è di favore per l'imputato, la norma può trovare applicazione anche per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria esplicita.
- In assenza di una formale querela o di una espressa richiesta di punizione da parte della persona offesa, quando il reato sia divenuto procedibile a querela, il giudice deve pronunciarsi per il proscioglimento per difetto di procedibilità.
- La prescrizione va sempre verificata alla data di decisione: se il termine estintivo si è perfezionato prima della sentenza impugnata, il reato si considera estinto e la pena corrispondente va eliminata.
- Quando più capi concorrenti o satelliti incidono sulla pena complessiva, l'annullamento o il proscioglimento di alcuni di essi richiede il ricalcolo della pena con lo scomputo delle maggiorazioni riferibili ai capi esclusi.
- In situazioni simili è fondamentale controllare: a) la data di commissione del fatto rispetto alla data di entrata in vigore della norma favorevole; b) la presenza formale della querela o dei presupposti che consentono la procedibilità d'ufficio; c) i termini di prescrizione applicabili e la loro decorrenza.
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