Cassazione Civile, Ordinanza n. 10356/2025 del 19/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha liquidato l'ICI per l'anno 2010, ritenendo omesso il versamento su immobili di cui la contribuente risultava comproprietaria per 1/3. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della contribuente ritenendo l'atto adeguatamente motivato, fondando la pretesa sulle risultanze catastali e rilevando l'assenza di prova sia dell'inesistenza del subalterno indicato per uno degli immobili, sia della destinazione ad abitazione principale per ottenere l'esenzione. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/contraddittoria, sostenendo che per la particella 550 non esistesse il subalterno 0 e che l'avviso fosse privo di motivazione sul mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale; 2) violazione dell'art. 1 d.l. 93/2008 e del regolamento comunale, per avere negato l'esenzione ICI sull'immobile asseritamente adibito a dimora e residenza abituale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la proprietà dell'immobile tassato non sarebbe stata dimostrata e il giudice avrebbe invertito l'onere probatorio; 4) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere valorizzato una presunzione catastale ritenuta smentita dalla documentazione prodotta; 5) violazione della tariffa forense, contestando la liquidazione delle spese in 580 euro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi relativi al preteso omesso esame del fatto e alla motivazione dell'avviso, osservando la presenza di doppia conforme, l'inammissibilità di un riesame del merito e l'autosufficienza carente del ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione tra motivazione dell'atto impositivo e prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, nonché ha ribadito che l'onere di allegare e provare l'esenzione per abitazione principale grava sul contribuente. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla titolarità del bene e sulla presunzione catastale, affermando che la proprietà può essere provata anche per presunzioni e tramite le risultanze catastali fuori dai casi di rivendicazione. È stata respinta anche la censura sulle spese, perché la liquidazione era contenuta nei limiti tabellari e comprensiva della fase di trattazione/istruttoria. La Corte ha inoltre applicato l'art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, condannando la ricorrente a una somma equitativa in favore del Comune e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni poste a base delle decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, anche nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per introdurre un nuovo giudizio di fatto o per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio sulla sussistenza di una causa di esenzione o esclusione dall'imposta grava sul contribuente; il giudice non lo sovverte se valorizza presunzioni catastali per ritenere la titolarità del bene.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni è ammissibile; le risultanze catastali possono costituire elemento presuntivo della proprietà, se non adeguatamente superate.
art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93
L'esenzione o agevolazione per abitazione principale non si presume in sede di motivazione dell'avviso; va allegata e provata dal contribuente.
art. 5 regolamento comunale
Invocato dalla contribuente per l'esenzione ICI, ma ritenuto non dimostrativo in mancanza di prova dei presupposti fattuali.
art. 4 d.m. 55/2014
La liquidazione dei compensi entro i limiti tabellari non è censurabile in cassazione, salvo somme simboliche o irragionevoli.
d.m. 55/2014
La fase di trattazione comprende anche quella istruttoria; la liquidazione delle spese può essere effettuata entro i valori tabellari previsti.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte lo applica per abuso del processo, ravvisando un uso strumentale del giudizio di cassazione in una controversia di modesto valore, senza questioni giuridiche o nomofilattiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 948 c.c.
Richiamato per chiarire che il regime probatorio rigoroso della rivendicazione non è qui pertinente; fuori da tale ipotesi la proprietà può essere provata anche per presunzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- In tema di imposte sugli immobili, la motivazione dell'avviso di accertamento si distingue dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa: l'atto deve indicare bene, imposta e accessori, mentre la dimostrazione dell'eventuale esenzione o esclusione grava sul contribuente.
- La condizione di abitazione principale è un fatto costitutivo dell'agevolazione e non un elemento che il Comune debba esplicitare come ragione del mancato riconoscimento nell'avviso, se il contribuente non ne abbia fornito prova.
- La proprietà di un immobile può essere dimostrata anche per presunzioni e mediante risultanze catastali, quando non sia in discussione un'azione di rivendicazione e salvo prova contraria specifica e convincente.
- La liquidazione dei compensi professionali entro i parametri tabellari non è di regola sindacabile in cassazione, e la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria ai fini del computo del compenso.
- Ai fini dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce indice di abuso del processo, nel giudizio di cassazione, l'impugnazione di scarso valore economico che riproponga solo questioni di fatto, sia palesemente inammissibile o infondata e non prospetti questioni giuridiche di rilievo generale o nomofilattico.
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