Ordinanza n. 261/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto Prot. n. 230 del 16.10.2025 adottato dal Questore della Provincia di Caserta e notificato – a mezzo p.e.c. alla precedente difesa - in data 13.11.2025 con il quale è stato disposto il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato dal Questore della Provincia di Caserta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento si fondava su un giudizio di pericolosità sociale connesso a condotte delittuose ascritte alla ricorrente. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa, evidenziando i propri legami familiari e sociali in Italia, la lunga durata del soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa e la presenza di un figlio minore, nato nel 2014 e regolarmente frequentante la scuola dell'obbligo nel territorio nazionale. Il giudice ha rilevato che, allo stato degli atti, risultava accertata unicamente una condotta commessa nel 2017, sanzionata con sei mesi di reclusione, e che il provvedimento non dava conto di una puntuale valutazione comparativa tra le esigenze di ordine pubblico e l'effettiva latitudine e intensità dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo della ricorrente e del figlio minore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha riconosciuto che il giudizio di pericolosità sociale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e deve fondarsi su una valutazione concreta dell'idoneità delle condotte a costituire una minaccia alla convivenza civile. Ha tuttavia ritenuto necessario bilanciare le esigenze di ordine pubblico con gli interessi della ricorrente e del figlio minore, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, l'attività lavorativa, i redditi e i rapporti con il Paese d'origine, come richiesto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Poiché dal preambolo del diniego non emergeva alcuna valutazione circa il carattere recessivo del diritto all'unità familiare rispetto alle esigenze di ordine pubblico, il giudice ha ravvisato, in via cautelare, la mancata considerazione dei pregnanti legami familiari e dell'inserimento della ricorrente in Italia. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda interinale e la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, alla attività lavorativa espletata e alla idoneità dei redditi percepiti, ai legami con il Paese di origine
Impone, nella valutazione del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di ragioni ostative e di ordine pubblico, la considerazione concreta dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero e il bilanciamento con la tutela dell'unità familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati e per l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento del diniego o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e deve essere formulato mediante una valutazione concreta dell'idoneità delle condotte ad attestare una minaccia attuale alla convivenza civile.
- Nel decidere sul rinnovo del permesso di soggiorno, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico devono essere bilanciate con gli interessi dello straniero e dei suoi familiari, mediante una valutazione effettiva della durata del soggiorno, dei legami familiari, dell'attività lavorativa, dell'adeguatezza dei redditi, dell'inserimento sociale e dei legami con il Paese d'origine.
- La presenza di un figlio minore regolarmente inserito nel sistema scolastico italiano impone all'amministrazione una specifica valutazione dell'incidenza del diniego sull'unità familiare e dell'eventuale prevalenza delle esigenze di ordine pubblico, non potendo tale bilanciamento rimanere implicito o non esaminato nella motivazione del provvedimento.
- È cautelarmente viziato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che richiami ragioni di pericolosità sociale senza esplicitare la ponderazione tra tali ragioni e i pregnanti legami familiari, sociali e lavorativi maturati dallo straniero nel territorio nazionale.
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