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Ordinanza

Ordinanza n. 1304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta dal militare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della difesa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure relative: all’omessa integrità del contraddittorio; al contrasto del ricorso di primo grado con gli artt. 1030, comma 2, c.p.a., 1051 e 1056 c.m. e con i principi in materia di avanzamento e motivazione; all’erronea prospettazione secondo cui la C.V.A. avrebbe confuso le cause automatiche di esclusione dalla procedura di avanzamento con le ragioni poste a fondamento del giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità; nonché all’omessa considerazione della totale assenza del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero della difesa e, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è stata fondata sulla ritenuta fondatezza delle censure concernenti l’integrità del contraddittorio, il contrasto del ricorso con la disciplina dell’avanzamento militare e l’ambito della motivazione esigibile, la corretta distinzione operata dalla C.V.A. tra cause automatiche di esclusione e ragioni del giudizio di inidoneità, nonché sulla totale assenza del periculum in mora. È stata mantenuta ferma l’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 e sono state compensate le spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare di primo grado.

  • art. 1030, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale parametro normativo, insieme alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, per valutare la disciplina dell’avanzamento e la motivazione richiesta.

  • art. 1051 c.m.

    Richiamato quale norma applicabile alla procedura di avanzamento militare e ai relativi presupposti.

  • art. 1056 c.m.

    Richiamato quale norma rilevante per la motivazione e il giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in funzione della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo deve essere assicurata l’integrità del contraddittorio; la sua omissione costituisce ragione idonea a fondare la riforma della decisione cautelare di primo grado.
  • Nelle procedure di avanzamento del personale militare, le cause automatiche di esclusione dalla procedura devono essere tenute distinte dalle ragioni poste a fondamento del giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità.
  • La motivazione richiesta nei giudizi e nelle procedure di avanzamento militare deve essere valutata alla luce delle specifiche disposizioni del codice del processo amministrativo e del codice dell’ordinamento militare applicabili alla fattispecie.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza del periculum in mora; la sua totale mancanza giustifica il rigetto dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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