Cassazione Penale, Ordinanza n. 07817/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che, in sede di riforma della sentenza di primo grado e previa applicazione della continuazione con un precedente reato giudicato, ha rideterminato la pena per plurimi episodi di detenzione e spaccio di cocaina. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare l'eccessività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione rispetto al reato già giudicato. La difesa sosteneva che la determinazione dell'aumento fosse sproporzionata e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva indicato in modo sufficiente e non illogico le ragioni dell'aumento di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa per la continuazione, valorizzando la gravità del fatto, la quantità e qualità della sostanza stupefacente detenuta, il concorso con altro soggetto e i precedenti penali specifici dell'imputato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Disciplina della continuazione; l'aumento di pena deve restare proporzionato, rispettare i limiti legali e non tradursi in un surrettizio cumulo materiale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, secondo la valutazione della Corte.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti di pena in continuazione è correlato alla loro entità e serve a verificare proporzione, rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e assenza di cumulo materiale mascherato.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione dei fatti e del trattamento sanzionatorio non rientrano, di regola, nel perimetro del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'aumento di pena deve essere sorretto da una motivazione proporzionata all'entità dell'aumento e idonea a rendere verificabile il rispetto dell'art. 81 c.p. e il divieto di cumulo materiale mascherato.
- Quando la corte di merito giustifica l'aumento per continuazione con riferimento alla gravità del fatto, alla quantità e qualità della sostanza, al concorso con altri e ai precedenti specifici, la motivazione è normalmente sufficiente in sede di legittimità se non presenta illogicità manifeste.
- Le contestazioni che si risolvono in una diversa lettura del merito o in una richiesta di rideterminazione più favorevole del trattamento sanzionatorio non sono deducibili come vizio di legittimità se la sentenza impugnata è razionalmente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ritenuta equa dalla Corte.
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