Cassazione Penale, Ordinanza n. 15861/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto di poter detenere in cella un tegame ulteriore rispetto a quello già in dotazione, lamentando in sostanza che il diniego dell’istituto gli avrebbe leso una propria posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo. Il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento de plano, aveva rigettato il reclamo ritenendo che non fosse configurabile una lesione di diritto soggettivo, poiché il detenuto disponeva già di pentolame sufficiente per la cottura dei cibi. Il detenuto ha proposto personalmente impugnazione, indirizzandola al Tribunale di sorveglianza, che l’ha riqualificata come ricorso per cassazione ex art. 666, comma 2, c.p.p. e ha trasmesso gli atti alla Corte. Nel ricorso si contestava la qualificazione giuridica della domanda e si sosteneva la sussistenza della lesione di un diritto; tuttavia l’atto era stato sottoscritto personalmente dalla parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il provvedimento de plano adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. è impugnabile solo con ricorso per cassazione; dall’altro, che tale ricorso non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
I provvedimenti adottati de plano dal magistrato di sorveglianza in tale forma sono ricorribili per cassazione; il giudice deve anche verificare la corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato.
art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
Se non è configurabile una posizione di diritto soggettivo correlata alla condotta dell’amministrazione penitenziaria, il reclamo va qualificato come generico ai sensi di tale disposizione, con conseguente non impugnabilità del provvedimento.
art. 613 c.p.p.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il reclamo del detenuto non si fonda su una posizione di diritto soggettivo effettivamente configurabile in relazione alla condotta dell’amministrazione penitenziaria, l’impugnazione non rientra nella tutela giurisdizionale tipica e deve essere trattata come reclamo generico, con provvedimento non impugnabile.
- I provvedimenti de plano del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. sono impugnabili con ricorso per cassazione e non con reclamo al tribunale di sorveglianza.
- Il ricorso per cassazione, dopo la riforma dell’art. 613 c.p.p., è inammissibile se sottoscritto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista.
- L’autenticazione della sottoscrizione o la semplice sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato non equivalgono alla titolarità dell’atto impugnatorio richiesta dall’art. 613 c.p.p.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorra profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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