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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2620

Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto

Normativa europea32024R2620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce quando la CO2 catturata può essere considerata legata chimicamente in modo permanente in un prodotto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE. La disciplina introduce criteri tecnici basati sia sul processo di utilizzo sia sulla permanenza del legame nel ciclo di vita del prodotto per almeno diversi secoli. L’allegato limita, allo stato, i prodotti riconosciuti a specifiche applicazioni con carbonati minerali nel settore delle costruzioni. La Commissione prevede inoltre un riesame periodico dell’elenco sulla base dell’evoluzione tecnologica e dell’esperienza applicativa.

Stabilisce i requisiti e l’elenco dei prodotti nei quali la CO2 catturata può essere considerata legata chimicamente in modo permanente ai fini della direttiva 2003/87/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alla CO2 catturata da attività rientranti nell’ambito della direttiva 2003/87/CE e al suo utilizzo come materia prima per la fabbricazione di prodotti. Riguarda in particolare i prodotti in cui la CO2 o il carbonio da essa derivato è incorporato chimicamente in modo permanente, con esclusione dei prodotti che, nelle normali condizioni d’uso o nel trattamento ordinario di fine vita, possono essere esposti a combustione ad alta temperatura, come l’incenerimento dei rifiuti. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2024/2620: requisiti per considerare la CO2 legata chimicamente in modo permanente in un prodotto

Il regolamento integra la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, e si colloca nel quadro dell’obiettivo climatico dell’Unione di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La Commissione individua criteri tecnici per qualificare come "permanente" l’incorporazione chimica della CO2 in alcuni prodotti, affinché il beneficio climatico sia assimilabile, per durata, allo stoccaggio geologico.

Contesto e ratio

I considerando chiariscono che la disciplina nasce dall’esigenza di distinguere i casi in cui la CO2 catturata e utilizzata in un prodotto rimane effettivamente sequestrata per tempi molto lunghi da quelli in cui può essere nuovamente rilasciata nell’atmosfera. La scelta regolatoria tiene conto delle diverse condizioni di utilizzo e di fine vita dei prodotti e, in particolare, dell’inaffidabilità climatica di quei beni che possono essere combusti o inceneriti.

Ambito e definizioni

L’articolo 2 fornisce le definizioni chiave: "cattura" è il processo di recupero della CO2 da attività rientranti nella direttiva ETS; "utilizzo" è il processo che impiega la CO2 come materia prima; "legata chimicamente" indica una trasformazione chimica che fissa l’atomo di carbonio in legami forti; "prodotto" comprende beni o materiali intermedi o derivati che incorporano CO2 o carbonio da CO2; sono inoltre definiti il "prodotto da costruzione", la "condizione d’uso normale" e l’"attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto".

Requisiti sostanziali per la permanenza

Ai sensi dell’articolo 3, la CO2 è considerata legata chimicamente in modo permanente solo se soddisfa cumulativamente due requisiti. In primo luogo, deve essere incorporata attraverso un processo di utilizzo attivo e controllato che consenta di misurare e determinare la quantità di CO2 equivalente effettivamente legata nel prodotto, escludendo il carbonio già presente nel materiale o assorbito successivamente da fonti naturali. In secondo luogo, deve rimanere legata in modo da non entrare nell’atmosfera per almeno diversi secoli, considerando l’uso normale del prodotto e il suo ordinario trattamento di fine vita.

Esclusione dei prodotti soggetti a combustione ad alta temperatura

Il regolamento esclude espressamente i prodotti che, nelle normali condizioni d’uso o nel trattamento ordinario successivo alla fine del ciclo di vita, possono essere esposti a combustione ad alta temperatura, come nel caso dell’incenerimento dei rifiuti. Tale esclusione risponde all’esigenza di evitare il rilascio del carbonio stoccato in condizioni che compromettono la permanenza del sequestro.

Prodotti attualmente riconosciuti nell’allegato

L’allegato limita l’elenco ai prodotti da costruzione a base di carbonati minerali. In particolare, sono ricompresi: aggregati carbonatati usati legati o non legati in prodotti da costruzione a base minerale; costituenti carbonatati di cemento, calce o altri leganti idraulici; calcestruzzo carbonatato, inclusi blocchi prefabbricati, lastre o calcestruzzo aerato; mattoni, piastrelle o altri elementi per muratura carbonatati.

Riesame dell’elenco e trasparenza

La Commissione deve riesaminare l’allegato alla luce dell’evoluzione tecnologica, dell’innovazione nel settore dello stoccaggio permanente del carbonio nei prodotti, dei progressi nelle pratiche di monitoraggio, comunicazione e verifica e dell’esperienza applicativa maturata. Le autorità competenti possono chiedere l’aggiornamento dell’elenco, purché supportino la richiesta con elementi idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti dell’articolo 3. I risultati del riesame e la relativa documentazione devono essere resi pubblici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede un periodo transitorio specifico né un regime sanzionatorio autonomo; la sua funzione è prevalentemente definitoria e tecnica, ai fini dell’applicazione della disciplina ETS.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce i requisiti per poter considerare che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente in un prodotto, in attuazione della direttiva 2003/87/CE come modificata. Il regolamento si inserisce nel quadro del sistema europeo di scambio di quote di emissione e della normativa climatica dell’Unione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce i concetti di cattura, utilizzo, legata chimicamente, prodotto, prodotto da costruzione, condizione d’uso normale e attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. Le definizioni delimitano il perimetro tecnico e funzionale della disciplina, in particolare distinguendo la CO2 catturata e utilizzata da eventuali apporti di carbonio già presenti o assorbiti in modo naturale.

Criteri per il riconoscimento della permanenza

L’articolo 3 prevede che la CO2 sia considerata legata chimicamente in modo permanente solo se: a) è incorporata in un prodotto tramite un processo di utilizzo attivo e controllato che consenta di misurare e determinare la quantità di CO2 equivalente legata nel prodotto, escludendo il carbonio preesistente o assorbito successivamente; b) resta legata in modo da non entrare nell’atmosfera, in condizioni d’uso normali e nelle attività normali successive alla fine del ciclo di vita, per un periodo di almeno diversi secoli. I prodotti esposti a combustione ad alta temperatura, compreso l’incenerimento dei rifiuti, non possono essere qualificati come prodotti che legano permanentemente la CO2. I prodotti conformi sono elencati nell’allegato.

Elenco dei prodotti ammessi

L’allegato individua i prodotti che si ritiene soddisfino i requisiti dell’articolo 3: carbonati minerali utilizzati in aggregati carbonatati per prodotti da costruzione a base minerale; costituenti carbonatati di cemento, calce o altri leganti idraulici; calcestruzzo carbonatato, inclusi blocchi prefabbricati, lastre o calcestruzzo aerato; mattoni, piastrelle o altri elementi per muratura carbonatati.

Riesame e aggiornamento dell’allegato

L’articolo 4 impone alla Commissione di riesaminare l’elenco dei prodotti alla luce degli sviluppi tecnologici, dell’innovazione nello stoccaggio permanente del carbonio nei prodotti, dei miglioramenti di monitoraggio, comunicazione e verifica e dell’esperienza applicativa. La Commissione può aggiornare l’allegato e deve tenere conto delle richieste presentate dalle autorità competenti, purché debitamente supportate da elementi che dimostrino la conformità ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 1. I risultati e la documentazione del riesame devono essere resi pubblici.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieclimamercato delle quote di emissionecattura e utilizzo della co2economia circolareprodotti da costruzione

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