Sentenza n. 2017/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INPS del 18 febbraio 2023 di riconoscere il riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita del servizio pre-ruolo dal 1° ottobre 1978 al 29 settembre 1982, nonché mancata liquidazione della maggiore indennità
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 29 ottobre 1985 domanda di riscatto del servizio pre-ruolo svolto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno dal 1° ottobre 1978 al 29 settembre 1982. Dopo un lungo carteggio, l’INPS, con nota del 18 febbraio 2023, aveva dichiarato decaduta la domanda perché il modello PR1 non risultava trasmesso prima del collocamento a riposo, avvenuto il 1° agosto 2019. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al riscatto, l’annullamento o la disapplicazione della nota e la condanna delle amministrazioni all’adozione della delibera e alla liquidazione della buonuscita; in subordine, ha chiesto il risarcimento di euro 9.892,70, assumendo che il ritardo e l’omessa istruttoria fossero imputabili alle amministrazioni. L’INPS ha poi adottato il 25 settembre 2026 una determinazione favorevole, riconoscendo il diritto al riscatto e quantificandone l’onere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione della nota INPS del 18 febbraio 2023 e sull’accertamento del diritto al riscatto, poiché la determinazione INPS del 25 settembre 2026 ha integralmente soddisfatto tali domande. Ha acquisito la documentazione tardivamente depositata dall’INPS ai sensi dell’art. 54 c.p.a., in ragione della sua efficacia satisfattiva e del principio di effettività della tutela. Ha invece accolto la domanda di liquidazione della maggiore indennità di buonuscita relativa al periodo riscattato, riconoscendo anche gli interessi legali dalla data di esigibilità fino al pagamento; ha escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria, vietato dalle norme richiamate e comunque non specificamente provato. La domanda risarcitoria subordinata è stata assorbita, essendo stata riconosciuta la spettanza del riscatto. Spese compensate per metà; per la restante metà, pari a euro 2.000,00, le amministrazioni sono state condannate in solido a favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
la controversia verte su posizioni di diritto soggettivo di carattere patrimoniale, ma è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attenendo a un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, quale è quello del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001
La controversia patrimoniale sul trattamento di fine servizio del personale dei Vigili del Fuoco è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché inerente a un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato.
art. 24 d.P.R. 1032/1973
Rilevato che, essendo stato accertato il diritto di riscatto, che è risultato peraltro oggetto di una domanda ritualmente e tempestivamente inoltrata al datore di lavoro, deve conseguentemente accogliersi la domanda di liquidazione della maggiore indennità di buonuscita spettante in relazione al periodo di servizio pre-ruolo in questione
La domanda di riscatto presentata tempestivamente al datore di lavoro conserva rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto, anche se la documentazione istruttoria non è stata trasmessa tempestivamente all’ente previdenziale.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Ritenuto che, quanto alla predetta documentazione, tardivamente depositata rispetto al termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. essa, ad avviso del Collegio, possa essere acquisita ai fini della decisione ai sensi dell’art. 54, c.p.a., in ossequio al principio di effettività della tutela ex art. 1 c.p.a., trattandosi di atti ad efficacia pienamente satisfattiva, rispetto agli interessi fatti valere con le domande sopra citate
La documentazione depositata oltre il termine ordinario può essere acquisita ai sensi dell’art. 54 c.p.a. quando ciò risponde all’effettività della tutela, in particolare se si tratta di atti pienamente satisfattivi delle domande.
art. 54 c.p.a.
Ritenuto che, quanto alla predetta documentazione, tardivamente depositata rispetto al termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. essa, ad avviso del Collegio, possa essere acquisita ai fini della decisione ai sensi dell’art. 54, c.p.a., in ossequio al principio di effettività della tutela ex art. 1 c.p.a., trattandosi di atti ad efficacia pienamente satisfattiva, rispetto agli interessi fatti valere con le domande sopra citate
L’art. 54 c.p.a. consente l’acquisizione di documenti tardivi quando la loro rilevanza satisfattiva e l’effettività della tutela giustificano l’ammissione ai fini della decisione.
art. 1 c.p.a.
Ritenuto che, quanto alla predetta documentazione, tardivamente depositata rispetto al termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. essa, ad avviso del Collegio, possa essere acquisita ai fini della decisione ai sensi dell’art. 54, c.p.a., in ossequio al principio di effettività della tutela ex art. 1 c.p.a., trattandosi di atti ad efficacia pienamente satisfattiva, rispetto agli interessi fatti valere con le domande sopra citate
Il principio di effettività della tutela può giustificare l’acquisizione di documentazione tardiva quando essa è decisiva per soddisfare gli interessi azionati.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
oltre agli interessi legali decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile e sino all’effettivo soddisfo, “senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in quanto espressamente vietata dagli art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994”
Sui crediti di trattamento di fine servizio riconosciuti in sentenza spettano gli interessi legali dalla data di esigibilità fino al pagamento, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre agli interessi legali decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile e sino all’effettivo soddisfo, “senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in quanto espressamente vietata dagli art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994”
La norma concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti in questione.
Massime di principio
- La tempestiva presentazione al datore di lavoro della domanda di riscatto di un periodo di servizio ai fini del trattamento di fine servizio non può essere fatta venir meno dal successivo ritardo dell’amministrazione nella trasmissione degli atti istruttori all’ente previdenziale; riconosciuto il riscatto, spetta la liquidazione della conseguente maggiore indennità.
- La controversia relativa a diritti patrimoniali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La documentazione tardivamente depositata può essere acquisita ai fini della decisione quando ricorrano i presupposti per l’ammissione ai sensi dell’art. 54 c.p.a. e l’acquisizione sia funzionale all’effettività della tutela, in particolare se l’atto ha efficacia pienamente satisfattiva.
- Sulle somme dovute a titolo di maggiore indennità di buonuscita spettano gli interessi legali dalla data di esigibilità fino all’effettivo pagamento, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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