Sentenza n. 1045/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione II, n. 563 del 28 marzo 2023, resa inter partes, concernente un accertamento relativo all’insussistenza di violazioni edilizie in relazione a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dai controinteressati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 563 del 28 marzo 2023, che aveva respinto il ricorso contro la nota comunale del 25 novembre 2019 sull’insussistenza di violazioni edilizie relative a lavori di manutenzione straordinaria
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda lavori eseguiti dai proprietari di un immobile contiguo, dopo una transazione civile relativa alla salvaguardia della veduta e del panorama marino. Il proprietario confinante aveva segnalato al Comune la presenza di opere asseritamente abusive e non conformi alle CILA presentate nel 2013, richiamando anche le risultanze di una consulenza tecnica resa in sede civile. Il Comune, con nota del 25 novembre 2019, aveva rilevato che, allo stato attuale, non risultavano accertate violazioni urbanistico-edilizie né modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla relazione del CTU del 20 gennaio 2016, dando conto di un sopralluogo congiunto effettuato dagli uffici comunali e dalla Polizia Locale. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che le CILA comprendessero i lavori contestati e che il Comune avesse svolto gli accertamenti necessari. In appello sono stati dedotti tre motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa espunzione della memoria e dei documenti depositati tardivamente dai controinteressati; erroneità della sentenza e travisamento dei fatti quanto alla difformità delle opere rispetto alle CILA, al mancato accertamento degli abusi e all’omessa attività sanzionatoria; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione della nota comunale, per non avere l’amministrazione spiegato le ragioni del mancato recepimento delle risultanze della consulenza tecnica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ha ritenuto assorbite le eccezioni in rito, in quanto il gravame era infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché la documentazione depositata dai controinteressati coincideva pressoché integralmente con quella già prodotta dall’appellante, sicché l’eventuale tardività non comportava una concreta utilità pratica per la censura di espunzione. Il secondo motivo è stato respinto perché dalla nota comunale emergevano due distinti accertamenti: l’insussistenza di violazioni edilizie alla luce dello stato effettivo dei luoghi e delle CILA, nonché l’assenza di modifiche successive rispetto allo stato esaminato dal CTU. Il Collegio ha ritenuto che tali elementi dimostrassero lo svolgimento dell’istruttoria dovuta. Ha inoltre rilevato che la CILA del 28 marzo 2013 comprendeva il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del lastrico solare, l’innalzamento dei parapetti, l’installazione di una scala in ferro e opere sulle pareti perimetrali; pertanto non emergevano profili di illegittimità nella conclusione comunale circa l’assenza di violazioni edilizie. Le risultanze della consulenza tecnica, relative alla possibile riconfigurazione delle pendenze del lastrico, non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto comunale. Il terzo motivo è stato respinto perché, una volta svolta un’apposita istruttoria e accertata l’insussistenza degli abusi, non gravava sul Comune un ulteriore onere motivazionale. La nota impugnata richiamava il sopralluogo del 2019, la precedente sospensione dell’agibilità, la successiva rimozione della sospensione sulla base della certificazione di un tecnico abilitato e la distinzione tra profili edilizi e questioni strutturali. L’appello è stato quindi definitivamente respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 complessivi, da dividersi in parti uguali tra il Comune e i controinteressati, questi ultimi in solido tra loro.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato invocato dall’appellante con riferimento all’omessa espunzione della memoria e dei documenti dei controinteressati, ma la censura è stata respinta per l’inutilità pratica derivante dalla sostanziale sovrapposizione documentale.
artt. 46 e 73 c.p.a.
Sono stati richiamati dall’appellante per sostenere la tardività del deposito della memoria e dei documenti dei controinteressati; il Consiglio di Stato non ha accolto la censura, ritenendo che la documentazione coincidesse pressoché integralmente con quella già ritualmente prodotta.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione della nota comunale, che richiamava l’istruttoria svolta, il sopralluogo congiunto, la situazione delle CILA, la precedente sospensione e successiva rimozione dell’agibilità e la distinzione tra profili edilizi e strutturali.
art. 96 d.P.R. 380/2001
La nota comunale richiamava tale disposizione per distinguere la fattispecie esaminata dagli abusi edilizi accertati ai sensi della norma; il Consiglio di Stato ha valorizzato tale distinzione nel ritenere insussistenti profili di illegittimità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’appello nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione comunale, a seguito di una segnalazione di presunti abusi edilizi, svolge un sopralluogo e confronta lo stato effettivo dei luoghi con le CILA e con la precedente documentazione tecnica, può legittimamente concludere per l’insussistenza di violazioni edilizie, purché la motivazione dia conto degli elementi essenziali dell’accertamento.
- La consulenza tecnica acquisita in un distinto giudizio civile non determina, di per sé, l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alle relative valutazioni: essa costituisce un elemento istruttorio da ponderare insieme allo stato dei luoghi, ai titoli edilizi e agli ulteriori accertamenti amministrativi.
- Una volta che l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria concreta e abbia motivato, anche mediante il richiamo a sopralluoghi e documentazione tecnica, l’insussistenza dell’abuso edilizio denunciato, non è richiesto un ulteriore onere motivazionale specifico su ogni diversa valutazione tecnica prospettata dal segnalante.
- La censura processuale relativa all’acquisizione tardiva di documenti può essere respinta quando, per la sostanziale coincidenza dei documenti contestati con quelli già presenti nel processo, l’eventuale espunzione non produrrebbe alcuna utilità concreta né inciderebbe sull’esito della controversia.
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