Sentenza n. 507/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza a) ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 334/2025 pubblicata il 05/02/2025 (RG n. 3810/2024) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro - ha accertato il diritto della docente Concetta MENNA, con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di Concetta MENNA, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - ha dichiarato tenuto e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15/03/2001 della somma lorda di € 1.204,21, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese legali liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre euro 49,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, relativa all'accreditamento degli importi dovuti sulla Carta elettronica del docente e al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 2.500,00, oltre accessori, mediante la Carta elettronica del docente; la stessa sentenza aveva inoltre riconosciuto euro 1.204,21 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi e ulteriori somme eventualmente dovute, nonché le spese processuali. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero ha documentato di avere adempiuto soltanto alla parte relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti, mentre non aveva accreditato sulla Carta elettronica gli importi dovuti per aggiornamento e formazione. La ricorrente ha quindi insistito per l'integrale esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte del giudicato relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti, poiché il Ministero aveva adempiuto in corso di giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto all'accreditamento sulla Carta elettronica del docente, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario operi nel successivo termine di sessanta giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, dal momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare, anche d'ufficio, misure coercitive e di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5 c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie alla pretesa azionata, limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo oggetto di ottemperanza per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 7 CCNL 15/03/2001
È la disposizione contrattuale posta a fondamento della retribuzione professionale docenti riconosciuta nel giudicato presupposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento solo parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere esclusivamente per la parte concretamente soddisfatta e non impedisce al giudice di ordinare l'esecuzione delle statuizioni ancora ineseguite.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione un'attività vincolata e non ancora compiuta, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato; il periodo di debenza decorre dalla notificazione della decisione che la dispone e termina con l'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento, anche parziale, dell'amministrazione protrattosi sino alla proposizione del ricorso, anche se una parte dell'obbligazione viene adempiuta successivamente in corso di causa.
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