Sentenza del 14/10/2020 n. 22155 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il riclassamento e la rideterminazione della rendita catastale di quattro unita' immobiliari ricadenti nella microzona (---). I ricorrenti deducevano difetto di motivazione dell'atto amministrativo, violazione di legge, difetto di prova, inopportunita' dell'accertamento e violazione dell'art. 53 Cost.; specificamente contestavano il mancato rispetto delle norme sul classamento (DPR 138/1998, artt. 2, 8 e 9), l'omesso sopralluogo prescritto (DPR 1142/1949), la mancata indicazione dei fattori concreti di riqualificazione della microzona e dei parametri e dei dati usati per determinare la "percentuale di scostamento", nonche' l'insufficiente valutazione della perizia asseverata depositata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso (erronea applicazione della L. 311/2004 art. 1, comma 335, in relazione al DPR 138/1998), affermando che la procedura di "revisione parziale del classamento" e' soggetta alle regole del DPR 138/1998 (art. 9) e che l'avviso di riclassamento deve motivare in modo specifico e puntuale i concreti elementi della microzona e le caratteristiche degli immobili che hanno giustificato il diverso classamento. Poiche' l'avviso e la motivazione del giudice d'appello non indicavano i dati, i sistemi di valutazione e i fattori concreti di riqualificazione, la sentenza impugnata e' stata cassata; decidendo nel merito (senza bisogno di nuovi accertamenti), la Corte ha accolto il ricorso originario dei contribuenti. Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento prevista dalla norma, pur riferendosi al presupposto fattuale dello scostamento dei rapporti tra valore di mercato e valore catastale, e' soggetta alle regole del DPR 138/1998 (art. 9) e non puo' essere attuata con piena discrezionalita' amministrativa.
DPR 23 marzo 1998, n. 138, art. 2
Disciplina l'individuazione delle microzone; la motivazione dell'atto di riclassamento deve richiamare e specificare le caratteristiche della microzona che giustificano la modifica del classamento.
DPR 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9
Stabiliscono la procedura e i criteri per l'attribuzione del classamento (obbligo di informazione, coinvolgimento del Comune, pubblicazione dei prospetti); la revisione parziale deve rispettare tali modalita' e documentare i dati e i parametri utilizzati.
DPR 12 settembre 1949, n. 1142
Contiene disposizioni procedurali (tra cui il sopralluogo) che i ricorrenti hanno richiamato come obblighi propedeutici all'accertamento; l'omissione di atti istruttori previsti puo' incidere sulla validita' dell'avviso di classamento.
Art. 53 Cost.
Invocato dai contribuenti (violazione del principio di capacita' contributiva); la Corte ha deciso sul vizio procedurale e motivazionale dell'atto senza basarsi esclusivamente su questa censura.
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c., n.3 e n.5; artt. 132, 378, 384 c.p.c.
Richiamati in ordine alle ragioni di cassazione (omessa valutazione di fatto, vizio di legge, difetto di motivazione e memoria depositata); la Corte ha accolto il motivo fondato di errata applicazione della legge rilevando l'insufficienza della motivazione amministrativa e giurisdizionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 249 del 2017
Affermata la necessita' di una motivazione rigorosa e puntuale nelle operazioni diffuse di riclassamento, in modo che il contribuente conosca le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
Massime di principio
- Un provvedimento di riclassamento catastale che si limiti a richiamare lo scostamento tra rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e il dato comunale senza indicare i dati rilevati, i metodi di valutazione e i fattori concreti che hanno inciso sul diverso classamento e sulle caratteristiche urbane/edilizie dell'area non e' sufficientemente motivato e puo' essere annullato.
- La procedura di "revisione parziale del classamento" ex L. 311/2004 segue le regole del DPR 138/1998 (in particolare art. 9): occorrono formalita' e pubblicita', coinvolgimento del Comune e documentazione degli elementi tecnici alla base del riclassamento.
- La mancata esecuzione di atti istruttori previsti (es. sopralluogo ove prescritto) o la mancata indicazione dei parametri e dei dati usati per calcolare la "percentuale di scostamento" rendono fragile la motivazione dell'avviso e favoriscono l'accoglimento del ricorso del contribuente.
- La giurisprudenza e la Corte costituzionale richiedono una motivazione puntuale che consenta al contribuente di comprendere e contestare le ragioni concrete del provvedimento; in caso di difetto di motivazione il giudice di legittimita' puo' cassare e decidere nel merito se i fatti risultano già acquisiti.
- Quando la giurisprudenza su specifiche questioni si e' consolidata di recente, i giudici potrebbero compensare le spese tra le parti anche se il ricorso e' accolto.
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