Sentenza del 14/10/2020 n. 1603 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 168/2020 ACCERTAMENTO - IRES - Rapporti finanziari intestati ai soci - Indizi di occultamento di attività della società - Prova contraria a carico della società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2014: la società censurava nullità dell'atto per mancata prova della qualifica dirigenziale del sottoscrittore, carenza di motivazione (richiamo al solo PVC), illegittimità eccessiva delle indagini bancarie estese a conti intestati a terzi (soci) e la metodologia di quantificazione dei ricavi (analisi induttiva sui costi confusa con ricarico). L'Ufficio aveva accertato maggiori ricavi (in particolare derivanti da ricariche telefoniche) e determinato imponibili IRES e IRAP
La decisione
Il Collegio ha rigettato le censure sulla qualifica del sottoscrittore richiamando la giurisprudenza di legittimità (atti validi se sottoscritti da capi d'ufficio anche se non dirigenti). Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'atto nonostante il richiamo al PVC. Sul tema delle indagini bancarie estese ai conti dei soci il Collegio ha accolto il ricorso in parte: ha escluso dall'accertamento l'importo di euro 129.326,00 ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito giustificazioni sufficienti a dimostrare la riferibilità delle movimentazioni ai fatti aziendali; ha comunque confermato i maggiori ricavi per le ricariche telefoniche (e, nel complesso), determinando un maggior reddito accertato pari a euro 224.317,00 ai fini IRES e euro 352.797,00 ai fini IRAP per l'anno 2014. Compenso spese e rigetto per il resto.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 41‑bis
Norma utilizzata per la determinazione del reddito d'impresa in via induttiva; applicata dall'Ufficio per l'accertamento IRES originario
DPR 600/1973 art. 42
Richiesto che l'avviso di accertamento esponga le ragioni di fatto e di diritto: il Collegio ha ritenuto la motivazione dell'atto adeguata anche se richiamava il PVC, purché siano indicati elementi specifici
DPR 600/1973 art. 32
Fonte delle indagini bancarie e delle presunzioni relative a movimentazioni finanziarie; il Collegio ha affermato che l'applicazione delle presunzioni deve avvenire con proporzionalità e ragionevolezza e non con automatismi, soprattutto quando si estendono a conti di terzi (soci)
DPR 633/1972 art. 51
Richiamata in relazione alla corresponsione delle presunzioni sulle operazioni rilevanti ai fini IVA; sottolineata la necessità di dimostrare la riferibilità concreta delle movimentazioni societarie
D.Lgs. 165/2001 art. 17 co. 1 bis (richiami sulla firma)
Contestazione sulla qualifica del sottoscrittore degli atti; il Collegio ha ritenuto la censura infondata alla luce della giurisprudenza di Cassazione che ammette validità degli atti sottoscritti da capi d'ufficio anche se formalmente decaduti come dirigenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. nn. 22800, 22803, 22810/2015) e Corte Costituzionale n. 37/2015
Richiamate per escludere l'invalidità degli atti per mera carenza formale della qualifica della sottoscrizione quando firmati da capi d'ufficio; hanno orientato il rigetto della eccezione formale
Massime di principio
- L'Amministrazione può acquisire informazioni dagli operatori finanziari anche su rapporti intestati a terzi (es. soci), ma può utilizzare tali risultanze nell'accertamento solo se esistono elementi — anche indiziari — che rendano probabile che i conti siano stati impiegati per occultare operazioni societarie
- La riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie deve essere dimostrata dall'Ufficio nella motivazione dell'atto (possono valere presunzioni semplici), così da consentire al contribuente di fornire la prova contraria (giustificazioni, documenti che dimostrino la natura personale dei movimenti o l'assenza di rilevanza reddituale)
- Le presunzioni ex art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72 devono essere applicate con criteri di proporzionalità e ragionevolezza; non sono ammissibili estensioni automatiche delle indagini bancarie a conti di terzi senza ancoraggi probatori
- Se l'Ufficio non giustifica adeguatamente la correlazione tra movimentazioni di conti di terzi e operazioni societarie, tali importi devono essere esclusi o stralciati dall'accertamento
- Le censure formali sulla qualifica del sottoscrittore dell'atto possono essere inefficaci se la giurisprudenza di legittimità riconosce la validità dell'atto quando sottoscritto da capi d'ufficio anche in assenza della formale qualifica dirigenziale
- Per il contribuente, è determinante fornire documentazione che dimostri: natura personale dei movimenti, assenza di scambio con l'attività sociale, contratti o giustificativi di spesa, e riconciliazione contabile per neutralizzare attribuzioni bancarie a carico della società
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