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Sentenza

Sentenza del 14/10/2020 n. 825 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione. Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell'Unione - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione - Termine previsto per presentare le domande di rimborso di tali tributi - Mancanza di un termine analogo per il rimborso di somme incassate da tale Stato membro in violazione del diritto nazionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Valoris aveva versato nel 2014 il "bollo ambientale" per la prima immatricolazione di un autoveicolo. Successivamente la Corte di Giustizia ha dichiarato che tali tasse rumene sull'inquinamento erano incompatibili con il diritto dell'Unione. La Romania ha adottato l'OUG n. 52/2017 che riconosceva il diritto al rimborso ma imponeva, a pena di decadenza, un termine di presentazione delle domande fino al 31 agosto 2018 (circa un anno dall'entrata in vigore). Valoris ha presentato la domanda dopo tale termine; il giudice nazionale ha chiesto se tale termine sia compatibile con i principi UE di leale cooperazione, effettività ed equivalenza, considerando che il diritto interno prevedeva per i rimborsi analoghi un termine di prescrizione di 5 anni.

La decisione

La Corte ha risposto in termini misti: il principio di effettività, congiuntamente al principio di leale cooperazione, non impedisce in astratto che uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare domande di rimborso relative a tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione, purché il dies a quo (qui l'entrata in vigore della norma che rimedia alla violazione) e la durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. Tuttavia, il principio di equivalenza, congiunto al principio di leale cooperazione, vieta che lo Stato applichi a tali domande un termine (circa un anno) che sia meno favorevole rispetto al termine previsto per rimborsi analoghi fondati su violazioni del diritto interno (qui 5 anni). Di conseguenza lo strumento nazionale che fissava il termine speciale di circa un anno risulta incompatibile se non esiste nei fatti un termine analogo per i rimborsi interni; spetta al giudice nazionale verificare l'analogia e l'applicazione concreta.

Norme richiamate

  • articolo 4, paragrafo 3 TUE

    principio di leale cooperazione: gli Stati membri devono rimuovere le conseguenze illecite delle violazioni del diritto UE e garantire procedure non meno favorevoli per ricorsi analoghi

  • OUG n. 9/2013 (decreto sul bollo ambientale per autoveicoli)

    articolo 4, lettera a) (pagamento dovuto al momento della prima iscrizione)

    norma che istituiva il bollo ambientale poi dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione

  • OUG n. 52/2017 (rimborso somme per tasse autovetture)

    articolo 1, paragrafi 1 e 2 (diritto al rimborso; domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2018)

    norma nazionale che ha aperto la strada al rimborso ma ha fissato un termine speciale di circa un anno decorrente dall'entrata in vigore della norma stessa

  • legea nr. 207/2015 - Codice di procedura fiscale

    articolo 168 (rimborso su richiesta), articolo 219 (prescrizione: 5 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sorge il diritto)

    disciplina interna che prevedeva, per i rimborsi dei crediti tributari, un termine generale di prescrizione di 5 anni; fondamentali per il confronto di equivalenza

  • principio di effettività (giurisprudenza CJEU)

    le procedure nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dal diritto UE; termini ragionevoli possono essere imposti a tutela della certezza del diritto

  • principio di equivalenza (giurisprudenza CJEU)

    le procedure applicate ai ricorsi fondati sul diritto UE non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle applicate a ricorsi nazionali analoghi

Massime di principio

  • Uno Stato membro può fissare, per rimborsi di tributi incompatibili con il diritto UE, un termine breve (anche circa un anno) che decorre dall'entrata in vigore della norma volta a rimediare alla violazione, se tale termine non rende di fatto impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (rispetto dell'effettività e della certezza del diritto).
  • Tale termine speciale non è ammesso se, per richieste 'analoghe' basate su diritto interno, lo Stato applica procedure o termini più favorevoli: imporre un termine più breve per i rimborsi derivanti da violazioni UE rispetto ai rimborsi interni viola il principio di equivalenza.
  • Spetta al giudice nazionale valutare l'analogia oggettiva tra le domande (oggetto, causa, elementi essenziali) e verificare se le procedure nazionali rispettano effettività ed equivalenza; la Corte fornisce i criteri interpretativi ma non sostituisce l'accertamento di fatto.
  • Nella fissazione di termini speciali gli Stati devono bilanciare tutela dei diritti dei contribuenti, certezza del diritto e oneri per le finanze pubbliche: eventuali restrizioni devono essere giustificate, proporzionate e applicate senza discriminazioni rispetto a rimborsi interni analoghi.
  • Il dies a quo di termini di decadenza o prescrizione Può essere l'entrata in vigore della norma che apre il rimborso, ma tale scelta non deve impedire l'effettivo esercizio del diritto; occorre considerare anche diritti della difesa e possibilità di informazione dei potenziali beneficiari.

Testo integrale

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