Ordinanza n. 2193/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di ogni altra idonea misura cautelare, - del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 20293 del 26 febbraio 2026 (Fasc. USAN/3442/2025/sd), con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto ad iscrivere l'annotazione nell'area B del Casellario informatico ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, riguardante l'odierna ricorrente e concernente la risoluzione adottata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa del contratto di appalto per la realizzazione del PTA nel Comune di Pozzallo - C.I.G. 9438649B8C, con pubblicazione dell'annotazione dal 27 febbraio 2026; - della nota dell'ANAC "Fasc. Anac n. 3422/2025 - Avvio del procedimento di annotazione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016" con la quale la ricorrente è stata avvisata dell'avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico; - della segnalazione che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha trasmesso all'ANAC mediante nota prot. ANAC n. 115799 del 22 agosto 2025 il cui contenuto risulta conosciuto solo in quanto richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di iscrizione, con pubblicazione, di un'annotazione nell'area B del Casellario informatico relativa alla risoluzione di un contratto di appalto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico, nonché gli atti presupposti, tra cui l'avvio del procedimento e la segnalazione della stazione appaltante. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, difetto di istruttoria e di motivazione, contestando che l'Autorità non avrebbe adeguatamente considerato, nella valutazione dell'utilità e della non manifesta infondatezza della notizia ai fini dell'annotazione, quanto rilevato dal CTU nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., ossia che la stazione appaltante aveva sottostimato l'importo dell'appalto di euro 396.966,10.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito, ma che non siano del tutto prive di fumus boni iuris, soprattutto con riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento ANAC e alla mancata considerazione delle risultanze del CTU sulla sottostima dell'importo dell'appalto. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerando l'impatto delle annotazioni sulla vita delle imprese operanti nel settore dei contratti pubblici. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso il provvedimento impugnato e ordinato l'oscuramento interinale dell'annotazione fino alla decisione di merito, fissata per il 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell'iscrizione dell'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Richiamato nell'atto di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico.
art. 696-bis c.p.c.
Richiamato in relazione all'accertamento tecnico preventivo nel quale il CTU avrebbe rilevato la sottostima dell'importo dell'appalto da parte della stazione appaltante.
art. 55 c.p.a.
Disposizione processuale applicata per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'annotazione nel Casellario informatico ANAC può essere sospesa quando emergano profili non manifestamente infondati di difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione dell'utilità e della non manifesta infondatezza della notizia posta a fondamento dell'annotazione.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un'annotazione nel Casellario informatico, l'Autorità deve considerare adeguatamente gli elementi tecnici rilevanti già emersi, comprese le risultanze di un accertamento tecnico preventivo, se idonee a incidere sulla ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.
- La pubblicazione di un'annotazione nel Casellario informatico può integrare un pregiudizio cautelare rilevante per l'impresa annotata, in ragione dell'impatto che tale annotazione produce sulla sua attività nel settore dei contratti pubblici; tale pregiudizio deve essere bilanciato con gli interessi pubblici e privati contrapposti.
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