Cassazione Civile, Ordinanza n. 08443/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato il compenso spettante a un difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del pubblico ministero risultante dal registro informatico. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non bastassero a dimostrare la comunicazione nelle forme di rito; inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il giudice considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio, secondo cui non era stata eseguita alcuna comunicazione telematica o cartacea, e per avere posto a carico del PM la prova della data di effettiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, osservando che il ricorso passava direttamente dall'indicazione del provvedimento impugnato alla formulazione dei motivi, senza rendere chiara e completa la vicenda processuale. Ha poi rilevato comunque che il ricorso non superava il vaglio dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione di diritto era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l'opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dal rito sommario ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione. Poiché l'opposizione era comunque stata proposta oltre tale termine lungo, l'inammissibilità per tardività restava ferma. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la qualità del ricorrente e la mancata costituzione dell'intimato, e non è stato posto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'opposizione contro il decreto di pagamento delle spese di giustizia
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
l'opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia è regolata dal rito sommario
art. 702-quater c.p.c.
il decreto di liquidazione è equiparato all'ordinanza del giudice monocratico appellabile
art. 327 c.p.c.
in assenza di comunicazione o notificazione, il termine lungo d'impugnazione decorre dalla pubblicazione
art. 136 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del provvedimento
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Corte cost. n. 106/2016
ha chiarito che all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione
Cass. n. 16893 del 2018
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione o notificazione
Cass. n. 32961 del 2019
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione o notificazione
Cass. n. 5990 del 2020
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione o notificazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non essendo sufficiente la sola indicazione del provvedimento impugnato e dei motivi.
- Le opposizioni ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia sono soggette al rito sommario e il termine breve di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto manca o non è provata, resta applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- Quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità, il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito sia in parte correggibile.
- L'onere di dedurre e dimostrare la tempestività dell'opposizione incombe sulla parte che la propone, nei limiti e secondo le regole del regime processuale applicabile.
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