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Ordinanza

Ordinanza n. 420/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del provvedimento comunicato in data 02/09/2024 PI 158534-24, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha escluso la Società Orion S.r.l. dalla procedura aperta per il lotto 1 CIG B16B18E3DF per l’affidamento della fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 5 automediche SW e n. 3 automediche trazione integrale, complete di elettromedicali, tranne monitor defibrillatore, facenti parte di una più ampia fornitura suddivisa in 3 lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità prezzo rispettivamente di 70-30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 2.549.085,23 più iva al 22% = Euro 3.109.883,98 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi, fra cui, in particolare, le operazioni di gara della Commissione Giudicatrice comunicate in data 02/09/2024.

Giustizia amministrativa202410686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta relativa al lotto 1 per la fornitura di automediche complete di elettromedicali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione comunicato il 2 settembre 2024 e gli atti delle operazioni di gara della commissione giudicatrice, relativi a una procedura aperta suddivisa in tre lotti funzionali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità-prezzo. Dal testo dell’ordinanza non sono determinabili i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. Il giudizio non viene definito nel merito: il collegio dispone un incombente istruttorio volto ad accertare se persista l’interesse della ricorrente alla trattazione della causa.

La decisione

Il TAR non decide sull’illegittimità dell’esclusione né sugli altri motivi di ricorso. Ai fini della calendarizzazione dei ricorsi pendenti per le udienze di merito del 2026, ordina alla parte ricorrente di dichiarare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permane l’interesse alla decisione oppure se è sopravvenuta una carenza di interesse. L’ordinanza avverte che l’inerzia della parte, già compulsata mediante un’ordinanza istruttoria, può consentire la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche mediante decreto presidenziale decisorio. Il giudice precisa inoltre che la mera dichiarazione di permanenza dell’interesse, ove priva di elementi ulteriori, potrebbe costituire elemento valutabile ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Disposti anche gli adempimenti di comunicazione a cura della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’attività istruttoria e l’acquisizione degli elementi necessari alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte e la mancata indicazione di elementi ulteriori possono essere valutati come elementi di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sulla base del comportamento processuale della parte.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare la perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione deve essere accompagnata, ove richiesto dal giudice, da elementi concreti e ulteriori idonei a dimostrare l’attualità dell’interesse; la mera dichiarazione astratta può essere valutata, insieme agli altri elementi processuali, ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’ordinanza istruttoria che richiede una manifestazione di interesse non definisce il merito della controversia, ma impone un adempimento processuale funzionale a verificare la persistente utilità della decisione e a consentire la successiva calendarizzazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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