Sentenza n. 3866/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sulla richiesta di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 novembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, anche nel corso del giudizio, soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’effettiva attivazione del relativo procedimento soddisfano integralmente la pretesa di ottenere l’avvio dell’istruttoria; conseguentemente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa intervenuta nelle more abbia realizzato il bene della vita specificamente richiesto con il ricorso; nel caso di una domanda di visto, la mera fissazione dell’appuntamento è stata ritenuta sufficiente rispetto alla pretesa, limitata alla convocazione e all’attivazione del procedimento, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia rispetto alla richiesta e dal comportamento dell’Amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe; tale compensazione non impedisce la restituzione al ricorrente del contributo unificato ove versato.
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