Cassazione Penale, Sentenza n. 33815/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto, ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis, impugnava il diniego ad autorizzare, in via permanente, un colloquio visivo mensile della durata di due ore e una telefonata mensile di 10 minuti anche nei mesi in cui si svolge il colloquio in presenza. Denunciava violazioni di norme dell'ordinamento penitenziario e di principi costituzionali (artt. 1, 15, 18, 28 Ord. pen.; artt. 3, 27, 29 Cost.) e della CEDU (artt. 3 e 8), nonché omissione di considerazione di raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT). Ha motivato la richiesta con la lontananza dei familiari (residenza in Sicilia) e con la registrazione e controllo dei colloqui che, a suo dire, renderebbero compatibile un aumento di durata e frequenza con le esigenze di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la legittimità delle previsioni che limitano durata e frequenza dei colloqui per i detenuti sottoposti al 41-bis, richiamando l'applicabilità dell'art. 37 d.P.R. n.230/2000 anche ai ristretti in regime differenziato (con adattamento temporale da settimanale a mensile). Ha chiarito che le ipotesi di prolungamento (per "eccezionali circostanze" o per familiari residenti in comune diverso) sono deroghe puntuali e non consentono un prolungamento permanente; la distanza familiare può essere valutata ma non legittima automaticamente una deroga fissa. Quanto ai colloqui telefonici, ha confermato che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) prevede la telefonata solo nei mesi in cui non si è svolto il colloquio visivo. Le raccomandazioni del CPT sono state ritenute non precettive e non idonee, senza una specifica illustrazione del contrasto con la CEDU, a disapplicare la normativa interna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 37
Il colloquio ha la durata massima di un'ora; prevede eccezionali ipotesi di prolungamento e la deroga per familiari che risiedono in comune diverso
Applicabile anche ai detenuti in regime 41-bis (con adattamento della nozione di "settimana" in "mese"). Le deroghe (prolungamento fino a due ore) sono eccezionali e non permanenti; non configurano discriminazione.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis (commi richiamati)
Comma 2-quater, lett. b) (consente colloqui telefonici solo se non si è effettuato il colloquio visivo nel mese di riferimento) e disposizioni che regolano il regime differenziato
Stabilisce la possibilità di limitare frequenza e modalità delle comunicazioni per ragioni di ordine e sicurezza; la norma è stata interpretata come compatibile con le finalità del 41-bis e prevalente rispetto a richieste di estensione automatica delle comunicazioni.
Ordinamento penitenziario - artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b)
Disciplinano il reclamo e la tutela giurisdizionale contro atti dell'Amministrazione che cagionino pregiudizio rilevante
Il reclamo può essere esperito per violazioni che determinino un attuale e grave pregiudizio al diritto; il giudice valuta la sussistenza di un diritto leso in forma e misura significativa.
Ordinamento penitenziario - artt. 1, 15, 18, 28 (richiamati dal ricorrente)
Norme invocate dal ricorrente per sostenere una lettura costituzionalmente orientata delle regole sui colloqui; la Corte non ha riconosciuto un contrasto tali da giustificare la disapplicazione.
Costituzione Italiana - artt. 3, 27, 29 (richiamati dal ricorrente)
Principi invocati (uguaglianza, rieducazione, tutela della famiglia) valutati alla luce delle esigenze di sicurezza del 41-bis; la Corte ha ritenuto le limitazioni compatibili con tali principi se proporzionate e funzionali agli scopi del regime.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - artt. 3 e 8 (richiamati dal ricorrente)
Invocati come parametri; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente dimostrato la violazione della CEDU né come la normativa interna contrasti con essa.
Codice di procedura penale - art. 616
Articolo invocato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- I limiti a durata e frequenza dei colloqui previsti per il regime 41-bis sono considerati legittimi se giustificati da esigenze di ordine e sicurezza e non possono essere automaticamente qualificati come misure meramente afflittive.
- Le deroghe previste dall'art. 37 d.P.R. n.230 (prolungamento fino a due ore per eccezionali circostanze o per familiari residenti in comune diverso) sono eccezionali e non consentono una modifica permanente delle regole: il richiedente deve dimostrare circostanze concrete, specifiche e temporanee.
- Le telefonate previste dall'art. 41-bis (comma 2-quater, lett. b) sono compatibili con il regime differenziato e, secondo la giurisprudenza, vanno concesse esclusivamente nei mesi in cui non si è svolto il colloquio visivo, salvo diverso disposto normativo.
- Le raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) sono elementi di riferimento e persuasivi ma non precettivi: da sole non giustificano la disapplicazione di norme interne senza dimostrare un contrasto concreto con gli obblighi CEDU.
- Il detenuto che chieda un ampliamento di colloqui deve allegare e provare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio significativo e illustrare in modo specifico il contrasto tra la normativa e i parametri costituzionali o convenzionali; il giudice di sorveglianza valuta proporzionalità e necessità caso per caso.
- La giurisprudenza ritiene legittimo il principio di diluire i flussi informativi dal carcere all'esterno per motivi di prevenzione; qualsiasi deroga dev'essere attentamente motivata in relazione agli scopi del 41-bis.
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