Ordinanza n. 2196/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa alla segnalazione della risoluzione per grave inadempimento di un contratto di lavori
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione disposta dall'ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Autorità non avrebbe adeguatamente considerato le criticità del rapporto contrattuale imputabili alla stazione appaltante, in particolare le carenze progettuali e le numerose varianti approvate per porvi rimedio. Nel procedimento cautelare sono stati considerati anche l'andamento dell'appalto, i rallentamenti connessi alle problematiche relative all'affitto del ramo d'azienda dell'impresa e la tardività delle contestazioni dell'impresa, avendo essa formulato le riserve sul primo SAL soltanto il 9 ottobre 2025, dopo la contestazione degli addebiti ricevuta dalla stazione appaltante il 19 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via prima facie, non sono emersi elementi sintomatici della manifesta infondatezza della segnalazione relativa all'abuso del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante. Le doglianze dell'impresa sono apparse smentite dall'andamento dell'appalto: pur essendo state approvate alcune varianti dal committente, i rallentamenti risultavano riconducibili anche alle problematiche dell'affitto del ramo d'azienda da parte dell'impresa. Il TAR ha inoltre valorizzato l'assenza di atti formali e tempestivi di contestazione degli asseriti inadempimenti della stazione appaltante. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, risultando sufficiente il difetto del fumus. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 6 novembre 2026. L'impresa è stata condannata al pagamento di euro 1.000, oltre accessori se dovuti, in favore dell'ANAC; le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune, intervenuto con finalità meramente istruttorie.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
La disposizione costituisce la base normativa dell'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici impugnata dall'operatore economico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta dal TAR per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione dell'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici può essere respinta per difetto del fumus boni iuris quando, a una valutazione prima facie, non emergano elementi sintomatici della manifesta infondatezza della segnalazione relativa alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
- Nel valutare la plausibilità della contestazione contro un'annotazione ANAC fondata su una risoluzione contrattuale, il giudice può considerare complessivamente l'andamento dell'appalto, verificando se i rallentamenti siano riconducibili non soltanto alla stazione appaltante, ma anche a condotte o vicende organizzative dell'operatore economico.
- La deduzione di carenze progettuali o di varianti approvate dalla stazione appaltante non rende di per sé manifestamente infondata la segnalazione della risoluzione contrattuale, se l'andamento dell'appalto evidenzia ulteriori cause di rallentamento imputabili all'impresa.
- L'assenza di contestazioni formali e tempestive degli asseriti inadempimenti della stazione appaltante, nonché la formulazione tardiva delle riserve dopo la contestazione degli addebiti, può incidere negativamente sul fumus della domanda cautelare proposta contro l'annotazione ANAC.
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