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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con un visto rilasciato per l'assunzione da parte di un datore di lavoro, ha dedotto che il datore, nonostante la diffida, non avesse avviato l'iter necessario alla conclusione del contratto di soggiorno. Richiamando una circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007 e precedenti giurisprudenziali ritenuti favorevoli, ha chiesto al SUI la convocazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e ha contestato il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del 23 ottobre 2025, chiedendo inoltre che l'amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha dedotto che il nullaosta all'assunzione era stato revocato perché il datore di lavoro non aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti e non aveva prodotto la documentazione necessaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La revoca del nullaosta, intervenuta per la mancata dimostrazione dei requisiti del datore di lavoro, è stata ritenuta decisiva: l'istanza non riguardava una situazione in cui, pur sussistendo ab origine le condizioni per l'assunzione e la possibilità di concludere il contratto di soggiorno, il rapporto non fosse stato formalizzato per indisponibilità del datore. Il presupposto della domanda era invece inesistente, poiché il titolo che aveva consentito l'ingresso in Italia era stato revocato con efficacia ex tunc. Secondo il TAR, il lavoratore straniero privo, per effetto di tale revoca, del titolo legittimante la permanenza in Italia non può chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; conseguentemente, non sussisteva un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza e non era configurabile il silenzio-inadempimento. Le spese sono state compensate, non risultando provato che il ricorrente fosse a conoscenza della revoca del nullaosta.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per chiedere la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta; la richiesta non è stata accolta poiché il ricorso è stato respinto.

  • Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007

    poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero […] si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione

    La circolare consente la richiesta del permesso per attesa occupazione quando la mancata formalizzazione del rapporto dipende dall'indisponibilità del datore, ma presuppone la validità del visto e l'esistenza originaria delle condizioni per l'assunzione.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto dallo straniero regolarmente presente in Italia in forza di un valido visto, quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da una causa non imputabile allo straniero, come l'indisponibilità del datore a concludere il contratto, purché sussistano ab origine le condizioni per l'assunzione.
  • La revoca con efficacia ex tunc del nullaosta o del visto che aveva consentito l'ingresso in Italia elimina retroattivamente il titolo di soggiorno e impedisce di configurare il presupposto per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
  • Non sussiste un obbligo dell'amministrazione di provvedere su una domanda di permesso per attesa occupazione fondata su presupposti inesistenti, sicché il silenzio serbato su tale domanda non è qualificabile come silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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