Cassazione Civile, Ordinanza n. 00236/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta in primo grado da una proprietaria confinante, che aveva chiesto la demolizione o l'arretramento di fabbricati realizzati in violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ordinando la demolizione o l'arretramento e condannando il convenuto al risarcimento di euro 2.000. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello principale del costruttore, ritenendo che le previsioni urbanistiche locali del P.R.G. e del regolamento edilizio comunale, che prevedevano distanze inferiori, dovessero essere disapplicate perché in contrasto con la disciplina statale inderogabile, e che non ricorresse la deroga dell'ultimo comma dell'art. 9, riservata ai gruppi di edifici inseriti in un medesimo piano particolareggiato o in una lottizzazione convenzionata con previsioni planovolumetriche. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, sostenendo che la sottozona B/2 del P.R.G. consentisse distanze inferiori quale zona speciale per edilizia convenzionata e sovvenzionata; 2) omesso esame della relazione del c.t.u. e della c.t.p. sulla qualificazione della sottozona B2 come piano particolareggiato; 3) violazione dell'art. 2043 c.c., per l'erronea conferma del risarcimento danni correlato alla ritenuta violazione della disciplina sulle distanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che l'art. 9 del d.m. 1444/1968, quale norma statale avente efficacia di legge, prevale sulle contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici locali e si inserisce automaticamente nella disciplina comunale, imponendo al giudice ordinario la disapplicazione delle norme locali incompatibili. Ha inoltre precisato che la deroga dell'ultimo comma dell'art. 9 opera soltanto quando le costruzioni siano incluse in un medesimo piano particolareggiato o in una stessa lottizzazione convenzionata, con previsione planovolumetrica e realizzazione contestuale di gruppi di edifici; non è sufficiente che il singolo edificio sia collocato in una sottozona destinata a edilizia convenzionata e sovvenzionata, né che si tratti dell'inserimento di un unico fabbricato in un isolato già edificato. Il ricorrente, peraltro, non aveva neppure allegato l'esistenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione avente quei requisiti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
comma 2; ultimo comma; terzo comma
ha efficacia di legge dello Stato; le distanze minime ivi previste prevalgono sulle contrastanti norme locali; la deroga alle distanze inferiori è ammessa solo per costruzioni incluse in un medesimo piano particolareggiato o in una stessa lottizzazione convenzionata, con previsioni planovolumetriche e realizzazione contestuale di gruppi di edifici.
art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150
norma di delega da cui discende il d.m. 1444/1968 come disciplina statale dei limiti urbanistici inderogabili.
art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765
richiamato come base normativa dell'inserimento del d.m. 1444/1968 nella disciplina urbanistica statale.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
il giudice ordinario deve disapplicare gli atti amministrativi o regolamentari locali incompatibili con la norma statale applicabile.
art. 2043 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare il risarcimento danni; la censura è stata respinta perché fondata sull'erronea premessa della violazione urbanistica.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Le disposizioni del d.m. n. 1444/1968 sui limiti di distanza tra fabbricati hanno efficacia di legge statale e prevalgono sulle difformi previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi locali, che il giudice ordinario deve disapplicare se incompatibili.
- La deroga alle distanze minime prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 è di stretta interpretazione e richiede la ricorrenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata con funzione esecutiva dello strumento urbanistico generale, esteso all'intera zona e corredato da previsioni planovolumetriche.
- Non è sufficiente, per applicare la deroga alle distanze, che un singolo fabbricato ricada in una zona del PRG destinata a interventi convenzionati o sovvenzionati; occorre la contestuale realizzazione di un gruppo di edifici nell'ambito del medesimo strumento esecutivo.
- Chi invoca la deroga alle distanze legali deve allegare e dimostrare la concreta esistenza del piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata e dei relativi contenuti planovolumetrici; in mancanza, la disciplina generale sulle distanze resta applicabile.
- Il risarcimento del danno correlato alla violazione delle distanze edilizie resta fermo quando la violazione urbanistica sia correttamente accertata; la censura ex art. 2043 c.c. non può reggere se presuppone erroneamente l'inesistenza dell'illecito edilizio.
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