Cassazione Penale, Ordinanza n. 13674/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso riguarda il trattenimento di tre fogli manoscritti inviati dal cognato del detenuto. Il Tribunale aveva respinto il reclamo contro il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, ritenendo sospetto l'anomalo utilizzo di carta intestata di un'azienda a partecipazione pubblica, ritenuta a rischio di infiltrazioni mafiose, da parte del cognato di un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., pur senza che il mittente avesse alcun collegamento con la società. La difesa, nel ricorso, ha censurato tale valutazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze investissero profili di merito e si risolvessero in mero dissenso rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse логicamente coerente e immune da fratture, poiché fondata su elementi concreti idonei a far dubitare del contenuto effettivo della missiva e del possibile uso della corrispondenza per veicolare messaggi in codice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
"art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354"
Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale, il trattenimento/non inoltro può essere giustificato da elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo della missiva rispetto a quello apparente.
art. 616 c.p.p.
"ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen."
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il provvedimento di trattenimento o mancato inoltro è legittimo quando sia sorretto da elementi concreti e oggettivi idonei a far dubitare ragionevolmente che il contenuto reale della missiva coincida con quello testuale apparente.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice del reclamo, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione.
- L'uso anomalo di supporti, intestazioni o modalità espressive della corrispondenza può costituire indice sintomatico dell'impiego della missiva per comunicazioni in codice e legittimare il trattenimento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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