Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09032/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di una sentenza della CTR Sicilia che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso dei tributi versati nel periodo dei movimenti tellurici della Sicilia orientale del dicembre 1990. Il giudice dell’ottemperanza aveva accolto la domanda del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la sentenza impugnata non avesse considerato la sua costituzione in giudizio, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017 e dall’art. 9, comma 17, l. 289/2002, deducendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare i limiti sopravvenuti al rimborso, vincolati alla capienza di un fondo annuale, e che non poteva essere ordinato il pagamento ove il fondo fosse incapiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché, nonostante l’apparente mancata costituzione dell’Amministrazione dal frontespizio della sentenza, il giudice dell’ottemperanza aveva comunque considerato l’eccezione relativa al pagamento eseguito nella misura percentuale prevista dalla normativa sopravvenuta, sicché contraddittorio e diritto di difesa risultavano rispettati nella sostanza. Anche il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16-octies d.l. 91/2017 operano per i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma soprattutto ha ribadito che, nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato sul rimborso di imposte relative a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili necessarie, anche con nomina di un commissario ad acta, senza che la disciplina consenta una falcidia del diritto patrimoniale già accertato. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del contribuente; è stata altresì esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di ottemperanza il contraddittorio deve essere rispettato; la censura è infondata se il giudice ha comunque preso in considerazione le difese dell’Amministrazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, in concreto, non vi sia stata lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme processuali richiamate quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 1, comma 665, l. 190/2014

    Disciplina il sistema di rimborso dei tributi per eventi calamitosi mediante fondi dedicati; il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità del fondo e attivare le procedure esecutive previste.

  • art. 16-octies d.l. 91/2017

    Introduce limiti quantitativi e modalità di pagamento rateizzate/percentuali nei rimborsi; la Corte precisa che tali limiti operano per i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma non possono tradursi in una falcidia del diritto accertato.

  • art. 9, comma 17, l. 289/2002

    Richiamato quale ulteriore base normativa del regime di rimborso per eventi calamitosi.

  • art. 29 d.l. 162/2019

    Citate in combinazione con la disciplina del fondo per i rimborsi, quale norma che integra il sistema di esecuzione del giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne esclude l’applicazione alla parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve dare piena esecuzione al giudicato sul rimborso, verificando la concreta disponibilità dei fondi previsti dalla normativa speciale e, se il fondo è incapiente, deve attivare gli strumenti contabili e organizzativi necessari, anche mediante commissario ad acta, senza poter ridurre in via sostanziale il diritto patrimoniale già accertato.
  • I limiti quantitativi o modalità di erogazione introdotti da norme sopravvenute in materia di rimborsi si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la loro entrata in vigore, ma non autorizzano il giudice a negare l’esecuzione del giudicato quando il diritto al rimborso sia stato definitivamente accertato.
  • La violazione del contraddittorio non è configurabile in modo meramente formale quando risulti che le eccezioni della parte pubblica siano state comunque esaminate dal giudice; occorre una concreta incidenza sul diritto di difesa.
  • In materia di rimborsi fiscali per eventi calamitosi, la disciplina del fondo dedicato va interpretata in modo coordinato con i principi costituzionali e convenzionali di tutela del diritto di credito accertato giudizialmente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.