Sentenza n. 3742/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento 1) del provvedimento di decadenza del “nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro, per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31, co. 4 DPR 394/99” codice pratica P-NA/L/Q/2023/127399; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine semestrale di validità
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza del nulla osta rilasciato l'11 giugno 2024 per l'assunzione di un cittadino del Bangladesh. Il lavoratore aveva richiesto tempestivamente, il 16 giugno 2024, un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Dhaka per ottenere il visto d'ingresso, senza ricevere riscontro. La decadenza, adottata il 16 agosto 2025, era stata motivata dal decorso di oltre sei mesi dal rilascio del nulla osta senza ingresso in Italia o richiesta di conversione. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2024, l'eccesso di potere e la violazione del legittimo affidamento. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare che l'art. 3 del d.l. n. 145/2024 aveva sospeso ex lege l'efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore, tra gli altri, dei cittadini del Bangladesh, quando alla data di entrata in vigore del decreto non fosse ancora stato rilasciato il visto. La sospensione dell'efficacia avrebbe impedito il decorso del termine semestrale, o comunque avrebbe imposto la valutazione della forza maggiore e dell'imputabilità del ritardo, non riconducibile al datore di lavoro o al lavoratore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla normativa sopravvenuta. L'Amministrazione aveva applicato automaticamente l'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, senza considerare che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 145/2024, il nulla osta era già stato rilasciato, il lavoratore aveva tempestivamente richiesto il visto e il relativo procedimento era ancora pendente. Ne conseguiva la sospensione ex lege dell'efficacia del nulla osta. È stato ritenuto illogico e contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento far decorrere il termine decadenziale durante il periodo in cui l'efficacia del titolo era legalmente sospesa, poiché il titolare non poteva compiere le attività cui il termine era funzionale. L'Amministrazione avrebbe inoltre dovuto valutare la possibile forza maggiore, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, e l'imputabilità del ritardo all'autorità consolare. Il provvedimento è stato quindi annullato per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché per violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e correttezza. L'annullamento impone allo Sportello Unico di considerare il nulla osta non decaduto, svolgere le verifiche previste dall'art. 3 del d.l. n. 145/2024 e comunicarne l'esito all'Ambasciata d'Italia a Dhaka per la ripresa del procedimento di rilascio del visto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
termine di validità di sei mesi per il nulla osta al lavoro, decorrente dalla data del rilascio
Il termine semestrale non può essere applicato automaticamente senza considerare la sospensione legale dell'efficacia del nulla osta e le circostanze non imputabili all'interessato.
art. 3, commi 2 e 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma
La disposizione sospende ex lege l'efficacia dei nulla osta già rilasciati, tra gli altri, in favore di cittadini del Bangladesh, quando alla data di entrata in vigore del decreto il visto non sia stato rilasciato e il procedimento consolare sia ancora pendente.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
possibilità di valutare appunto la forza maggiore
In presenza di ritardi non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, l'Amministrazione deve valutare la forza maggiore prima di applicare la decadenza dal nulla osta.
art. 97 Cost.
I principi di ragionevolezza e buon andamento impediscono di far decorrere un termine decadenziale durante la sospensione legale dell'efficacia del titolo, quando il comportamento richiesto al titolare è inesigibile.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta sospende ex lege l'efficacia di un nulla osta al lavoro già rilasciato e il visto d'ingresso non è ancora stato emesso, il termine di validità del nulla osta non può essere fatto decorrere automaticamente durante il periodo di sospensione, poiché il titolare non può compiere l'attività cui il termine è funzionale.
- Prima di dichiarare la decadenza di un nulla osta per il decorso del termine semestrale, l'Amministrazione deve verificare se il ritardo sia imputabile al datore di lavoro o al lavoratore e deve valutare l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore, soprattutto quando il visto sia stato tempestivamente richiesto ma il ritardo dipenda dall'autorità consolare.
- È illegittima, per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, la decadenza dal nulla osta adottata senza considerare la disciplina sopravvenuta che ne abbia sospeso l'efficacia e senza esaminare le circostanze concrete del ritardo.
- L'annullamento della decadenza impone allo Sportello Unico per l'Immigrazione di considerare il nulla osta non decaduto, svolgere le verifiche previste dalla disciplina sopravvenuta e comunicarne l'esito alla rappresentanza diplomatica competente per la prosecuzione della procedura di rilascio del visto.
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