Sentenza del 10/12/2019 n. 4951 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Pavia che aveva annullato l'accatastamento di due chiatte galleggianti. L'Amministrazione ha sostenuto che la procedura di accatastamento d'ufficio fosse regolare e che i manufatti, essendo stabilmente ancorati alla riva e dotati di autonomia funzionale, fossero accatastabili, anche se galleggianti e facilmente rimovibili. L'associazione ha contestato inoltre la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al sopralluogo e ha dedotto la natura precaria delle strutture, la loro collocazione su area demaniale e l'esistenza di una concessione AIPO.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario dell'associazione. Ha stabilito che la natura galleggiante o la rimovibilità non impediscono l'accatastamento quando il manufatto è stabilmente assicurato al suolo, presenta stabilità nel tempo e possiede autonomia funzionale e reddituale. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, ritenendo sufficiente la possibilità di interloquire nel procedimento e irrilevante la mancata partecipazione al sopralluogo. La concessione demaniale non è stata considerata ostativa all'accatastamento. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali.
Anche gli edifici galleggianti possono costituire unità immobiliari catastali se sono stabilmente assicurati al suolo e possiedono autonomia funzionale e reddituale.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3
Sono esclusi dall'accatastamento i manufatti precari privi di fondazioni e non stabilmente infissi al suolo.
L'esclusione riguarda i manufatti realmente precari e non stabilmente collegati al suolo; la possibilità tecnica di rimuovere l'ancoraggio non è sufficiente, da sola, a escludere l'accatastamento.
Cassazione civile, sez. VI-5, n. 3166/2015
Ai fini dell'accatastamento sono decisivi, indipendentemente dalle modalità costruttive, la stabilità funzionale e fisica del manufatto e la sua durata nel tempo.
Cassazione civile, n. 9429/2019
I concessionari di beni demaniali sono assoggettabili all'ICI; la concessione demaniale, pertanto, non impedisce di per sé l'accatastamento di strutture funzionalmente ed economicamente rilevanti.
Massime di principio
- La natura galleggiante di una struttura non esclude automaticamente la sua qualificazione catastale: occorre verificare se sia stabilmente assicurata al suolo.
- La rimovibilità fisica dell'ancoraggio non equivale necessariamente a precarietà giuridica o catastale; rilevano soprattutto stabilità, durata nel tempo e modalità concrete di utilizzo.
- L'autonomia funzionale e reddituale è un requisito centrale: una struttura utilizzabile autonomamente e produttiva o idonea a produrre utilità economica può essere considerata unità immobiliare.
- La titolarità di una concessione demaniale non impedisce, di per sé, l'accatastamento del manufatto utilizzato dal concessionario.
- La mancata partecipazione del contribuente a un sopralluogo non comporta automaticamente violazione del contraddittorio, soprattutto quando l'accertamento è ripetibile e il contribuente ha avuto altre possibilità effettive di interlocuzione.
- In situazioni analoghe è necessario valutare congiuntamente ancoraggio, stabilità nel tempo, autonomia funzionale e reddituale, destinazione d'uso e concreta disponibilità del manufatto, senza basarsi soltanto sulla sua qualificazione formale come bene mobile o galleggiante.
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