Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 3553 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AGEVOLAZIONI - Prima casa - Immobili con superficie superiore 240 m - Immobile qualificato "di lusso" - Applicabilità agevolazioni - Insussistenza - Imposte in misura ordinaria - Applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata: un immobile con superficie abitabile superiore a 240 mq è qualificabile come abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 1072/1969, anche se costituisce l'abitazione principale del contribuente. Di conseguenza, sono state escluse le agevolazioni prima casa e sono risultate dovute l'IVA in misura ordinaria e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, anziché fissa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente sosteneva di avere diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, poiché l'immobile era adibito ad abitazione principale e doveva essere qualificato come casa padronale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, anziché come abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6. L'immobile aveva tuttavia una superficie abitabile superiore a 240 mq. L'Amministrazione riteneva pertanto applicabile il criterio oggettivo previsto dall'art. 6, con conseguente esclusione delle agevolazioni e applicazione dell'IVA ordinaria e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072

    La superficie abitabile superiore a 240 mq costituisce criterio sufficiente per qualificare l'immobile come abitazione di lusso, con esclusione delle agevolazioni prima casa, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale.

  • Art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072

    La contribuente ne invocava l'applicazione sostenendo che l'immobile fosse una casa padronale; tale qualificazione non ha però prevalso sul criterio oggettivo della superficie superiore a 240 mq previsto dall'art. 6.

Massime di principio

  • Per verificare il diritto alle agevolazioni prima casa occorre considerare anche le caratteristiche oggettive dell'immobile, non soltanto la sua destinazione ad abitazione principale.
  • La superficie abitabile superiore a 240 mq può determinare autonomamente la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso e impedire l'applicazione delle agevolazioni fiscali.
  • La denominazione dell'immobile come casa padronale o la sua effettiva utilizzazione come abitazione principale non sono sufficienti a superare un criterio normativo oggettivo basato sulla superficie.
  • In assenza dei requisiti per le agevolazioni, l'IVA è dovuta in misura ordinaria e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, anziché in misura fissa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.