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Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, se del caso, dal concertante Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR a fronte dell'istanza ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al protocollo ministeriale n. 142634 del 9 agosto 2023 e successivamente perfezionata in data 8 maggio 2024, per l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale nazionale, divenuta procedibile a seguito della comunicazione del MASE trasmessa in data 20 maggio 2024 con nota prot. n. 92011 (codice procedura ministeriale 10330- https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10209) con riferimento alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 73,65 MW integrato ad un progetto di utilizzazione agronomica del fondo e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Giorgio Jonico (TA), per aver omesso di adottare gli atti dovuti e non aver, per l'effetto, concluso il procedimento entro i termini di cui all'art. 25, comma 2 bis d.lgs. n. 152/2006 a seguito dell'emissione dello schema di provvedimento di VIA di cui al parere n. 743 del 26 giugno 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sul parere di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis della l. 241/1990; e, in ogni caso, per l'accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 ter del medesimo decreto e, in generale, dall'art. 2-bis, co. 1 bis, della l. 241/1990; e per la condanna, in via principale, del MASE alla sollecita definizione del suddetto procedimento di VIA nazionale anche in assenza del parere di competenza del Ministero della Cultura e, in via subordinata, per la condanna del Ministero della Cultura al rilascio del proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento in oggetto e, comunque, del MASE alla definizione del procedimento e con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia delle suddette amministrazioni a concludere il procedimento; nonché per la condanna del MASE al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 ter, del medesimo decreto.

Giustizia amministrativa202501023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA nazionale relativo a un impianto fotovoltaico da 73,65 MW e mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente impianto)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura, nel procedimento di VIA nazionale relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico integrato con un progetto di utilizzazione agronomica e con le opere di connessione alla rete elettrica nazionale. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva adottato il parere n. 743 del 26 giugno 2025, recante uno schema di provvedimento favorevole con prescrizioni, trasmesso al Ministero della Cultura il 18 luglio 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006; ha chiesto inoltre l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul concerto o parere del Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e la condanna delle amministrazioni alla definizione del procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività della memoria depositata dalle amministrazioni il 12 marzo 2026, ritenendola inutilizzabile perché depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima della camera di consiglio del 25 marzo 2026.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rilevando che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, l’art. 25, comma 2-bis, stabilisce che il provvedimento di VIA deve essere adottato entro trenta giorni dalla predisposizione dello schema da parte della Commissione, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Poiché lo schema era stato adottato il 26 giugno 2025 e trasmesso al Ministero della Cultura il 18 luglio 2025, il termine per la conclusione era decorso; l’avvio del subprocedimento presso il Ministero della Cultura non sospendeva né prorogava il termine complessivo. Il giudice ha ordinato al MASE di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo eventuale utilizzo dei rimedi previsti dall’ordinamento per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. La domanda diretta ad accertare la formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura è stata assorbita. Il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina secondo cui, per gli impianti collocati in aree idonee ex lege, il Ministero della Cultura rende un parere obbligatorio ma non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’autorità procedente deve comunque provvedere; pertanto, il mancato riscontro non è stato qualificato come silenzio-assenso, ma come situazione che non impedisce al MASE di concludere il procedimento. Il Ministero dell’Ambiente è stato inoltre condannato a rimborsare alla società il 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a € 13.828,51, a fronte di un esborso complessivo di € 27.657,02. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale successiva istanza in caso di inadempimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Fondano l’azione contro il silenzio, diretta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e alla condanna alla conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Stabilisce l’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    “Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.”

    Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, impone la conclusione del procedimento di VIA entro il termine previsto, includendo al suo interno la fase di concerto con il Ministero della Cultura; il mancato rispetto del termine rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione procedente.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    “Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.”

    Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA determina il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    “Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”

    Nel caso esaminato, il mancato parere del Ministero della Cultura, qualificato come obbligatorio ma non vincolante per impianti collocati in aree idonee ex lege, non forma silenzio-assenso; impone invece all’autorità procedente di provvedere comunque.

  • art. 11-quater, comma 1, d.l. 190/2024

    “Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”

    Per gli impianti collocati in aree idonee ex lege, esclude la necessità del concerto del Ministero della Cultura e attribuisce al relativo apporto natura di parere obbligatorio non vincolante, senza effetto impeditivo sulla decisione finale.

  • artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.

    Prevedono il termine di quindici giorni liberi per il deposito delle memorie prima della camera di consiglio; la memoria depositata oltre tale termine è inutilizzabile processualmente.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento generale della conseguenza patrimoniale connessa al ritardo dell’amministrazione, in combinato disposto con l’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA relativo ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il termine per l’adozione del provvedimento finale decorre secondo la scansione prevista dall’art. 25, comma 2-bis, e comprende anche il tempo necessario per l’acquisizione del concerto o del parere dell’amministrazione coinvolta; l’avvio del subprocedimento di concerto non sospende il termine complessivo in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Quando il termine per la conclusione del procedimento di VIA è decorso, il ricorso contro il silenzio è esperibile indipendentemente dal contenuto discrezionale del provvedimento finale richiesto: il giudice può accertare l’obbligo di provvedere e ordinare l’adozione di un atto espresso e motivato, senza predeterminarne il contenuto.
  • Per gli impianti collocati in aree idonee ex lege, il contributo del Ministero della Cultura può assumere natura di parere obbligatorio ma non vincolante; decorso inutilmente il termine per renderlo, l’autorità procedente deve comunque concludere il procedimento e il mancato parere non determina la formazione del silenzio-assenso sul suo contenuto.
  • Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
  • Nel rito camerale, il termine di quindici giorni liberi per il deposito delle memorie decorre a ritroso dalla camera di consiglio; la memoria depositata oltre tale termine è inutilizzabile ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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