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Ordinanza

Ordinanza n. 3672/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - della PEC datata 28.04.2026, a firma del R.U.P., con cui la Stazione Appaltante ha comminato l’esclusione della Future Service s.r.l. dalla Procedura aperta per l’affidamento in accordo quadro ex art. 59, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023) del Servizio di manutenzione parco mezzi ENAM S.p.A. – CIG n. BAB4DD33B8; - dell’eventuale verbale di esclusione della ricorrente, non conosciuto; - di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti e ove lesivi, - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente, se adottato, non conosciuto; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ove lesivo, ancorché non conosciuto. PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto di appalto ex artt. 120 e 121 c.p.a., ove medio tempore stipulato tra la Stazione Appaltante e la controinteressata. NONCHE’ avverso il sostanziale diniego dell’Amministrazione di accoglimento della motivata istanza di riammissione in autotutela, inoltrata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202603422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro relativo al servizio di manutenzione del parco mezzi, nonché il diniego sostanziale dell'istanza di riammissione in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la comunicazione PEC del R.U.P. con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento, in accordo quadro, del servizio di manutenzione del parco mezzi della stazione appaltante. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia dello stesso e ha contestato il sostanziale diniego dell'istanza di riammissione in autotutela. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti contro l'intervenuta aggiudicazione e ha rinunciato all'istanza cautelare, prendendo atto della conclusione della gara. In via istruttoria ha chiesto l'acquisizione dell'offerta tecnica della controinteressata, già inutilmente richiesta mediante istanze di accesso documentale e civico. La questione esaminata nell'ordinanza riguarda esclusivamente la pertinenza di tale richiesta istruttoria nella fase processuale in corso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza istruttoria di acquisizione dell'offerta tecnica della controinteressata. Ha rilevato che non era stata proposta una specifica istanza di accesso endoprocessuale e che le richieste, formulate come mezzi istruttori, non erano pertinenti rispetto all'oggetto del decidere, allo stato concentrato sulla legittimità dell'esclusione dalla gara. Il Collegio ha precisato che la ricorrente può attivare gli specifici rimedi giurisdizionali contro il diniego espresso o tacito dell'amministrazione sulle istanze di accesso. L'istanza cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente. Il giudizio non è stato definito nel merito: è stata fissata la pubblica udienza del 23 settembre 2026 per la trattazione della causa.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento normativo dell'affidamento in accordo quadro oggetto della procedura di gara.

  • artt. 120 e 121 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Massime di principio

  • Una richiesta di acquisizione documentale formulata come istanza istruttoria non è pertinente quando il suo oggetto non è direttamente funzionale alla questione concretamente all'esame del giudice nella fase processuale considerata.
  • Il diniego espresso o tacito di un'istanza di accesso deve essere contestato mediante gli specifici rimedi processuali previsti per la tutela dell'accesso; non può essere automaticamente trasformato in una richiesta istruttoria nel giudizio avente diverso oggetto.
  • La fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, con contestuale reiezione dell'istanza istruttoria, non definisce il giudizio sulla legittimità dell'esclusione dalla gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso agli atti di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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