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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - della nota del Comune di Manciano trasmessa via PEC in data 05.05.2025, avente per oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento (L. 122/2010 art. 49 co. 4-bis – ex lege 241/1990)” recante divieto di proseguire e/o ordine di sospendere i lavori consistenti nella rimozione di lastre di copertura in amianto sull’immobile sito in Comune di Manciano, Località Magazzino Marsiliana, di cui al Fg. 206 mapp. 642 e successivo ripristino della copertura mediante installazione di lamiera coibentata e contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 646,80kWp e di tutte le opere necessarie per la conversione dell’energia e l’immissione della stessa nella rete di distribuzione, di cui alla S.C.I.A. inviata tramite sportello telematico in data 23.06.2023; - della nota del Comune di Manciano recante prot. n. 0004014 del 06.03.2025, avente per oggetto “Comunicazione S.C.I.A.”, mediante la quale l’Amministrazione Comunale ha comunicato il “divieto di prosecuzione e/o esecuzione degli interventi ed il ripristino delle parti poste in essere”; salva però la “facoltà dell’avente titolo [di] rendere idonea la S.C.I.A., ai sensi dell’art. 145 co. 7 delle suddette L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. […]”; - in parte qua ed ove occorrer possa, degli artt. 4 e 8 dell’Allegato 2.1 alle N.T.A. generali del Piano Operativo Comunale vigente; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto; per l’accertamento del diritto della ricorrente di procedere all’installazione del predetto impianto quale attività in regime di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 11 e/o dell’art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, vigente ratione temporis, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. n. 39/2005 e ss.mm.ii..

Giustizia amministrativa202501948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di inibizione degli effetti della SCIA relativa alla sostituzione di coperture in amianto e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché disposizioni delle NTA del POC che vietavano tali impianti sugli edifici di rilevanza storico-testimoniale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato una SCIA per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto di tre capannoni produttivi, la loro sostituzione con lamiere coibentate e la contestuale installazione di un impianto fotovoltaico. Dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune aveva adottato provvedimenti di divieto di prosecuzione e di ripristino, ritenendo l'intervento incompatibile con la disciplina urbanistica relativa agli immobili di rilevanza storico-testimoniale. La ricorrente ha dedotto: 1) che l'installazione dei pannelli rientrasse nell'edilizia libera e non fosse soggetta al potere comunale di inibitoria; 2) la tardività degli atti comunali, adottati oltre il termine di trenta giorni previsto dalla normativa regionale sulla SCIA e oltre il termine annuale per l'annullamento d'ufficio; 3) l'inapplicabilità delle disposizioni urbanistiche sulla ristrutturazione edilizia all'installazione dei pannelli, qualificabile come manutenzione ordinaria; 4) l'assenza di alterazione delle caratteristiche esterne dell'edificio; 5) l'illegittimità del divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici del centro storico o di rilevanza storico-testimoniale, per mancato bilanciamento tra tutela paesaggistico-urbanistica e interesse nazionale alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione della nota comunale del 6 marzo 2025, perché sostituita dalla successiva nota confermativa del 5 maggio 2025. Nel merito ha respinto il motivo relativo all'edilizia libera: l'intervento non riguardava la mera installazione di pannelli su una copertura esistente, ma la sostituzione della copertura, qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 e soggetta a SCIA. Ha inoltre respinto le censure sulla tardività, poiché il Comune aveva già esercitato tempestivamente il potere inibitorio il 21 luglio 2023; gli atti del 2025 costituivano conferme proprie del precedente provvedimento e non un nuovo esercizio del potere. Ha ritenuto applicabili le NTA del POC anche all'intervento in esame e ha utilizzato le prescrizioni dell'allegato A2 come criterio interpretativo degli artt. 4 e 8, sebbene tali prescrizioni non fossero richiamate nella motivazione dell'atto impugnato. Ha però accolto la censura concernente il divieto generalizzato di installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici del centro storico e di rilevanza storico-testimoniale e l'obbligo di rifacimento delle coperture esclusivamente con tegole e coppi in laterizio. Tali previsioni, impedendo ogni valutazione caso per caso e ogni adeguata prescrizione sulle modalità di inserimento dei pannelli, non realizzano un equilibrato bilanciamento tra tutela del contesto urbanistico e paesaggistico e interesse nazionale alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Per effetto dell'illegittimità delle norme urbanistiche è stata annullata anche la nota inibitoria del 5 maggio 2025, per illegittimità derivata. Sono state annullate, nella parte indicata in dispositivo, le NTA e la nota del 5 maggio 2025. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La sostituzione della copertura costituisce intervento di ristrutturazione edilizia, poiché comporta la sostituzione di un elemento costitutivo dell'edificio.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. 28/2011

    La disciplina dell'edilizia libera invocata dalla ricorrente non si applica alla fattispecie, poiché l'intervento comprendeva la sostituzione della copertura e non la mera installazione di pannelli.

  • art. 7-bis, comma 5, d.lgs. 28/2011

    La qualificazione dell'installazione fotovoltaica come intervento di manutenzione ordinaria non è stata ritenuta applicabile a un intervento complessivo comprendente la sostituzione della copertura.

  • art. 17, comma 3, lett. b), l.r. 39/2005

    La disposizione sull'edilizia libera per gli impianti da fonti rinnovabili non esclude il regime edilizio ordinario quando l'intervento comprende la sostituzione della copertura dell'edificio.

  • art. 145, commi 6 e 7, l.r. 65/2014

    Il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio non risultava violato, essendo stato il potere esercitato tempestivamente nel 2023; gli atti successivi sono stati qualificati come conferme proprie.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine annuale per l'annullamento d'ufficio non si applica agli atti del 2025, qualificati come conferme proprie di un precedente provvedimento inibitorio tempestivo e non come nuovo esercizio del potere.

  • artt. 4 e 8 delle NTA del POC del Comune di Manciano

    Le disposizioni non possono essere interpretate nel senso di imporre un divieto generalizzato e assoluto di installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici di rilevanza storico-testimoniale.

Massime di principio

  • La sostituzione della copertura di un edificio, anche quando sia funzionale alla contestuale installazione di pannelli fotovoltaici, costituisce ristrutturazione edilizia e non mera installazione di un impianto su copertura esistente; è quindi soggetta al relativo titolo edilizio, nella fattispecie la SCIA.
  • Quando l'amministrazione abbia tempestivamente esercitato il potere inibitorio sulla SCIA, gli atti successivi adottati sul medesimo intervento possono costituire conferme proprie del precedente provvedimento, senza integrare un nuovo esercizio del potere soggetto ai termini perentori o al termine ragionevole dell'autotutela.
  • Le discipline urbanistiche e paesaggistiche non possono imporre divieti generalizzati e assoluti di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici di interesse storico-testimoniale o situati nei centri storici, senza consentire una valutazione concreta delle modalità di inserimento dell'impianto nel fabbricato e nel paesaggio.
  • La tutela dei caratteri storico-testimoniali degli edifici deve essere bilanciata con l'interesse nazionale alla produzione di energia da fonti rinnovabili mediante prescrizioni adeguate e proporzionate sulle caratteristiche e sulle modalità di collocazione dei pannelli, anziché mediante un divieto assoluto.
  • L'illegittimità della disciplina urbanistica che costituisce il fondamento dell'inibizione della SCIA determina l'illegittimità derivata del provvedimento inibitorio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiVincoli urbanisticiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaEccesso di potere

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