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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06341/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una querela di falso proposta in primo grado contro una delibera del consiglio comunale e contro un atto successivo con cui l'ente aveva relazionato su un ricorso straordinario. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela, ritenendo che non fosse utilizzabile per contestare il contenuto ideologico del documento; la decisione era stata confermata in appello. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso della parte privata, rilevando che i motivi erano confusi, non chiari e non pertinenti rispetto all'oggetto della querela di falso. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con sei motivi: il primo e il secondo relativi alla ritenuta non proponibilità/inammissibilità delle censure sul contenuto ideologico dei documenti; il terzo relativo all'acquisizione di documenti ritenuti non oggetto della querela; il quarto alla nullità della procura dell'ente; il quinto alla regolare costituzione dell'ente; il sesto alla pena pecuniaria ex art. 226 c.p.c. La parte ricorrente ha chiesto in sostanza il riesame delle valutazioni compiute dalla Corte sulla precedente impugnazione, deducendo errori di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha affermato, da un lato, che il ricorso non rispettava i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dall'art. 391-bis c.p.c. in relazione agli artt. 365 e ss. c.p.c., risultando esposto in modo confuso, oscuro e scarsamente intellegibile; tale difetto di contenuto-forma impediva di comprendere le censure. Dall'altro lato, ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. presuppone un errore di percezione, immediatamente desumibile dagli atti, decisivo e non attinente alla valutazione delle risultanze processuali; nel caso concreto, invece, le doglianze miravano a rimettere in discussione atti, difese e provvedimenti già valutati nella precedente decisione, cioè a ottenere un riesame del giudizio, non consentito in sede di revocazione. Spese non liquidate per mancata costituzione dell'ente intimato. Disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto, nei limiti propri del rimedio; non consente un riesame del giudizio di legittimità.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    Il ricorso per revocazione deve rispettare i requisiti formali e contenutistici propri del ricorso per cassazione richiamati dalla norma.

  • art. 366 c.p.c.

    L'esposizione dei fatti e i motivi devono essere chiari e specifici; una narrazione oscura o lacunosa determina inammissibilità.

  • art. 226 c.p.c.

    La parte ricorrente ha richiamato la norma in relazione alla pena pecuniaria, ma la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per l'inammissibilità complessiva del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e autosufficiente; un'esposizione confusa o oscura dei fatti e delle censure integra inammissibilità.
  • L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione presuppone una svista percettiva o un errore materiale sulla realtà processuale, immediatamente desumibile dagli atti, decisivo e non frutto di valutazione o interpretazione delle prove.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira, in realtà, a contestare la valutazione o l'interpretazione degli atti compiuta dalla Corte, perché ciò si risolve in un inammissibile riesame del merito.
  • In sede di revocazione non possono essere riproposte questioni già esaminate nella precedente decisione di legittimità, neppure se mascherate come errori di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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