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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell’Ordinanza -OMISSIS- del 31/12/2020, notificata a mezzo PEC il 08/01/2021, con la quale il Responsabile dell’UTC del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto al ricorrente “di procedere immediatamente alla demolizione” delle opere nella stessa elencate; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale (allo stato non conosciuto).

Giustizia amministrativa202100528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una pluralità di manufatti abusivi realizzati su terreno agricolo e adibiti a capannoni, depositi, uffici e tettoie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale con cui gli è stata ingiunta la demolizione immediata di vari manufatti realizzati su un lotto di terreno. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erroneità dei presupposti e la violazione dell’art. 42 Cost., sostenendo che l’ordinanza non chiarisse la destinazione urbanistica dell’area, l’incidenza della variante al piano, l’eventuale esistenza di titoli edilizi, l’area di sedime e le conseguenze dell’inottemperanza. Ha inoltre dedotto la violazione delle regole sul procedimento sanzionatorio, il difetto di istruttoria e la violazione dell’affidamento, lamentando che il Comune non avesse indicato l’epoca di realizzazione degli abusi né motivato sulle ragioni di pubblico interesse, soprattutto in considerazione del tempo trascorso. Il ricorrente richiamava anche un’autorizzazione del 2003 relativa a una struttura amovibile in legno e ferro e una variante urbanistica adottata nel 2012 e approvata dalla Regione nel 2013. Il Comune ha sostenuto che i manufatti, consistenti in capannoni, depositi, uffici, tettoie e strutture in acciaio e muratura, erano stati realizzati in assenza di titolo edilizio e che la variante non era divenuta efficace perché il relativo iter non era stato completato a livello comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza contenesse una descrizione puntuale dei manufatti, delle loro dimensioni, dei materiali utilizzati e delle particelle catastali interessate, sufficiente a individuare gli abusi e a motivare l’ordine di demolizione. Non era necessario indicare nella stessa ordinanza la destinazione urbanistica dell’area, poiché dagli atti risultava contestata l’assenza di qualsiasi titolo edilizio e la variante urbanistica invocata non si era perfezionata. La mancata o incompleta indicazione dell’area ulteriore da acquisire al patrimonio comunale non determinava l’illegittimità dell’ordine di demolizione, potendo tale individuazione essere effettuata nel successivo eventuale provvedimento di acquisizione, mentre nell’ordinanza erano già indicate le particelle sulle quali insistevano i manufatti. L’autorizzazione del 2003 non costituiva titolo per le opere contestate: riguardava una sola struttura precaria, amovibile e temporalmente limitata, mentre le opere accertate erano plurime, in muratura, acciaio e lamiera e non removibili. Per la consistenza delle opere e il carico urbanistico non era applicabile la sola sanzione pecuniaria per abusi minori. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con l’interesse privato, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso del tempo non può fondare un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso; nel caso concreto, inoltre, né l’autorizzazione temporanea del 2003 né la variante urbanistica non perfezionata potevano generare un affidamento legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama l’art. 31 quale disciplina degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, e dell’ordine di demolizione.

    L’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo perché fondato sull’accertamento di opere realizzate senza titolo edilizio; l’indicazione puntuale dei manufatti e delle particelle interessate è sufficiente, mentre l’eventuale ulteriore area da acquisire può essere individuata nel successivo provvedimento di acquisizione.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

    L’acquisizione gratuita è una misura sanzionatoria automatica conseguente all’inottemperanza; l’accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e la precisa individuazione dell’area acquisita può essere effettuata nel successivo procedimento di acquisizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il testo richiama l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

    Nel caso di ordine di demolizione di opere abusive realizzate senza titolo è sufficiente la descrizione analitica degli abusi e l’indicazione della loro abusività; non occorre una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il testo richiama la SCIA per l’esercizio dell’attività commerciale, ritenuta mancante dal Comune.

    La questione relativa all’esercizio commerciale è riportata nella ricostruzione dei fatti, ma la decisione riguarda principalmente la legittimità dell’ordine di demolizione edilizia.

  • artt. 3, 27 e 31 d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama tali disposizioni con riferimento ai principi e alle sanzioni in materia edilizia.

    Il Collegio ha valorizzato la natura vincolata della repressione degli abusi edilizi e l’irrilevanza del tempo trascorso ai fini della permanenza dell’obbligo di ripristino.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il testo richiama i presupposti per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo è un provvedimento vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso, e richiede una descrizione analitica dei manufatti e l’indicazione della loro abusività, ma non una motivazione rafforzata sulle specifiche ragioni di interesse pubblico né una comparazione con l’interesse del proprietario.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non fa sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione, anche quando il provvedimento sia adottato tardivamente o il proprietario attuale non sia l’autore dell’abuso.
  • La mancata o incompleta indicazione, nell’ordine di demolizione, dell’area ulteriore eventualmente acquisibile al patrimonio comunale non determina automaticamente l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo la precisa individuazione dell’area essere effettuata nel successivo provvedimento di acquisizione, fermo restando che i manufatti e le particelle su cui insistono devono essere adeguatamente identificati.
  • Un’autorizzazione temporanea relativa a una singola struttura precaria e amovibile non costituisce titolo edilizio per una pluralità di opere successive, stabili e non removibili, realizzate in muratura, acciaio e lamiera; tali opere restano prive di titolo e soggette alla demolizione.
  • Una variante urbanistica non perfezionata secondo l’iter previsto non può fondare la conformità urbanistica delle opere né generare un affidamento tutelabile sulla loro legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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