Sentenza n. 2039/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida n. U165S9397K e U148Z2951X numero identificativo 2023/8473 protocollo M_IT PR_MIUTG0056841127/11/2024 Area III Patenti, riferimento protocollo procedimento M_IT PR_MIUTG00207273 05/09/2022 e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, ivi compresa la patente rinnovata per due anni dall’8.08.2023 al 7.08.2026, prima della revoca; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria per guida in stato di ebbrezza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente disposta dalla Prefettura di Milano ai sensi degli artt. 223 e 224 del Codice della strada, contestando i presupposti oggettivi della misura e deducendo altresì la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria prevista dagli artt. 186, comma 1, lett. c), e 224 del Codice della strada e che la relativa cognizione spetta al giudice ordinario, non essendo esercitato un potere discrezionale prefettizio. La questione di giurisdizione era stata riservata alla fase di merito dopo l'accoglimento della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare né la questione di giurisdizione né i motivi relativi ai presupposti della revoca e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il difensore del ricorrente ha comunicato che il ricorrente aveva ottenuto la patente di guida nel corso del giudizio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Pur rilevando che il titolo di guida non era stato depositato, il Collegio ha ritenuto di poter desumere dalla comunicazione la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione, ritualmente resa dal difensore, della volontà di non proseguire nella tutela della posizione azionata impone di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse; la relativa conseguenza processuale è l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se la controparte contesti tale manifestazione o le sue conseguenze. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 223 e 224 Codice della strada
revoca della patente quale "sanzione amministrativa accessoria"
Le disposizioni sono richiamate come base normativa del provvedimento prefettizio di revoca della patente.
art. 186, comma 1, lett. c), Codice della strada
È richiamato dall'amministrazione resistente quale disposizione che prevede la sanzione amministrativa accessoria applicata con la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza.
art. 7 l. 241/1990
Il ricorrente lo ha invocato per dedurre la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; il TAR non ha esaminato il motivo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere dalla comunicazione del difensore la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in assenza della produzione del titolo di guida.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione ritualmente resa dal difensore, con cui la parte manifesta di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica azionata, consente al giudice amministrativo di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non sia stata prodotta la documentazione comprovante il fatto sopravvenuto, purché la dichiarazione sia idonea a rendere certa la volontà processuale della parte.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione deve essere dichiarata con sentenza di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; tale esito può essere pronunciato anche se la controparte contesta la dichiarazione di interesse o le conseguenze processuali che ne derivano.
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