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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 35 del 23 gennaio 2023, avente ad oggetto: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 24 area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della relativa graduatoria definitiva nella quale la ricorrente è collocata alla 42^ posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 25,25; - nonché della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 00308 del 20 marzo 2023, avente ad oggetto “107/DIR/2023/00308 Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della Comunicazione Istituzionale” - assunzione vincitori su posti non ancora coperti”; - nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti; - ove occorra, del bando di concorso, nella parte in cui, all'art. 7, non prevede l'assegnazione di 1,5 punti in favore del candidato che possegga un diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto, al pari della Laurea Specialistica e della Laurea Magistrale (invece contemplate), titolo superiore rispetto alla mera Laurea triennale prevista ai fini della ammissione al concorso; - di ogni altro provvedimento/contratto disponente l'utilizzo della graduatoria e l'immissione in ruolo dei vincitori o di altri idonei per scorrimento che precedono la ricorrente nell'impugnata graduatoria; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia; quanto ai primi motivi aggiunti: - dell’atto dirigenziale n. 567 del 16 maggio 2023 di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023; quanto ai secondi motivi aggiunti: - dell’atto dirigenziale n. 982 del 5 dicembre 2024, di ulteriore rettifica della graduatoria impugnata.

Giustizia amministrativa202300345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di approvazione e rettifica della graduatoria di un concorso regionale, nonché atti di assunzione dei vincitori e di eventuali idonei collocati anteriormente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo indeterminato di tre specialisti della comunicazione istituzionale presso la Regione Puglia, contestando il punteggio attribuitole e la posizione conseguita. Ha dedotto il diritto all'assegnazione di un punteggio maggiore per la corretta valutazione della laurea in Giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento, dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e di un master in Diritto ed Economia. Ha inoltre censurato il bando nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione di 1,5 punti per il diploma di laurea del vecchio ordinamento, ritenuto titolo superiore rispetto alla laurea triennale e assimilabile, ai fini della valutazione, alla laurea specialistica o magistrale. Sono stati impugnati anche gli atti successivi di rettifica della graduatoria e gli atti di assunzione dei vincitori o degli idonei precedenti. Con ordinanza n. 677 del 14 maggio 2025, il TAR aveva disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento entro il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. La ricorrente ha depositato tale documentazione il 19 settembre 2025, oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza del 22 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione della Regione Puglia e ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non è stata documentata entro il termine perentorio assegnato, essendo il deposito avvenuto oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Il giudice ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone la dichiarazione di improcedibilità quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato. Non sono stati esaminati i motivi sostanziali relativi alla valutazione dei titoli, al punteggio e alla legittimità del bando. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine di 40 giorni liberi dall'udienza per la produzione di documenti

    Il termine per il deposito della documentazione comprovante l'adempimento dell'integrazione del contraddittorio è stato ritenuto perentorio, con riferimento all'udienza di discussione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice dichiara improcedibile il ricorso allorquando non sia stato integrato il contradditorio nel termine assegnato

    L'omessa o tardiva integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato determina l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami assegnando un termine, la parte onerata deve documentarne l'adempimento entro il termine processuale perentorio stabilito; il deposito tardivo non consente la prosecuzione del giudizio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • La tardività del deposito della documentazione relativa all'integrazione del contraddittorio può essere rilevata e valutata in rito anche quando l'adempimento sia stato successivamente eseguito, se avvenuto oltre il termine processuale perentorio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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