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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-301/21

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 26 January 2022. — CNH Industrial NV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark CROPXPLORER – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-301/21

Giurisprudenza europea62021TJ0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma il rigetto della domanda di registrazione del marchio UE "CROPXPLORER" per i prodotti agricoli e software indicati nelle classi 7 e 9. Secondo la Corte, il pubblico professionale interessato comprenderà il segno come "crop explorer" e lo assocerà immediatamente all'esplorazione/analisi delle colture, percependolo come descrittivo della destinazione d'uso dei prodotti. Poiché basta che sussista uno dei motivi assoluti di rifiuto, il ricorso viene respinto integralmente.

Marchio UE "CROPXPLORER": rifiuto di registrazione per carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno denominativo "CROPXPLORER" sia privo di registrabilità perché descrive direttamente, per il pubblico professionale anglofono, la destinazione d'uso o altre caratteristiche dei prodotti di classe 7 e 9 rivendicati; in particolare, se l'interpretazione delle componenti "crop" e "xplorer" e il loro collegamento con i prodotti impugnati bastino a integrare il motivo assoluto di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Un segno è escluso dalla registrazione come marchio dell'Unione se, rispetto ai prodotti o servizi rivendicati, il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente, senza ulteriore riflessione, come indicazione della loro destinazione d'uso o di una loro caratteristica essenziale. Nel caso di "CROPXPLORER", il Tribunale ha ritenuto che il pubblico professionale anglofono lo leggesse come "crop explorer" e lo collegasse senza sforzo a strumenti, software e apparecchi per l'analisi e il monitoraggio delle colture; ne deriva che il segno è direttamente e specificamente descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e non è registrabile, con conseguente rigetto del ricorso senza esaminare il secondo motivo fondato sulla lettera b).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE "CROPXPLORER": carattere descrittivo e rifiuto di registrazione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo CROPXPLORER. La controversia concerne l'applicazione del motivo assoluto di rifiuto per descrittività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

CNH Industrial NV aveva chiesto la registrazione del segno "CROPXPLORER" per prodotti delle classi 7 e 9, descritti come:

  • implementi agricoli per il monitoraggio e l'analisi delle piante, nonché per analisi, misurazioni e calcoli relativi all'impiego di fertilizzanti, regolatori della crescita e altri prodotti chimici agricoli;
  • software per l'analisi delle piante e per misurazioni e calcoli relativi al medesimo impiego.

L'esaminatore aveva respinto la domanda sulla base degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto. La commissione aveva individuato come pubblico di riferimento professionisti, prendendo in considerazione la parte anglofona del pubblico situata in Irlanda e Malta.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva due motivi:

  • violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per avere l'EUIPO ritenuto il segno descrittivo;
  • violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), relativo alla mancanza di carattere distintivo.

Nel primo motivo contestava in particolare:

  • il significato attribuito al termine "explorer" e la conseguente valorizzazione dell'elemento "xplorer";
  • il fatto che la commissione avesse considerato l'elemento "xplore" anziché "xplorer";
  • l'assenza di un rapporto sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti.

Normativa e criterio giuridico applicato

Il Tribunale richiama l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Richiama inoltre l'articolo 7, paragrafo 2, per cui il divieto opera anche se sussiste in una sola parte dell'Unione.

Viene ribadito il criterio giurisprudenziale secondo cui un segno è colpito dal divieto quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico pertinente di percepire immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica.

Ragionamento del Tribunale sul significato del segno

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva ritenuto che "explorer" e "xplorer" si pronuncino allo stesso modo e che "xplorer" sia percepito come mera grafia alternativa di "explorer". Tale termine, nella comune lingua inglese, richiama una persona o uno strumento che esplora, ricerca, indaga o verifica.

La censura della ricorrente, fondata su definizioni lessicografiche di "explorer" come "persona che viaggia verso luoghi sconosciuti", viene respinta. Il Tribunale rileva che la definizione adottata dall'EUIPO non è incompatibile con quelle invocate dalla parte e che, in ogni caso, anche l'Oxford English Dictionary riporta un significato riferito a veicoli o mezzi impiegati per l'esplorazione. Ne consegue che l'argomento secondo cui il segno avrebbe un effetto personificante o fantasioso cade su un presupposto errato.

Valutazione dell'elemento "xplore" e del nesso con i prodotti

Quanto all'errore materiale denunciato, il Tribunale riconosce che in un passaggio della decisione impugnata compare l'elemento "xplore" anziché "xplorer". Tuttavia considera tale svista irrilevante, perché la decisione nel suo complesso si riferisce chiaramente al segno "CROPXPLORER" e all'elemento "xplorer".

Sul rapporto con i prodotti, il Tribunale osserva che:

  • il termine "crop" è comunemente inteso come coltura o prodotto agricolo;
  • "xplorer" viene percepito come variante di "explorer";
  • il pubblico professionale, dotato di alto grado di attenzione, comprenderà il segno come "crop explorer" senza particolare sforzo mentale.

In tale contesto, il segno informa immediatamente che i prodotti servono all'esplorazione/analisi delle colture, cioè al monitoraggio e all'analisi delle piante e alle misurazioni o calcoli connessi all'uso di fertilizzanti, regolatori della crescita e altri prodotti chimici agricoli. Il Tribunale conclude quindi che il collegamento tra segno e prodotti è sufficientemente diretto e specifico, e che il segno è descrittivo della loro destinazione d'uso.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale respinge il primo motivo e, poiché basta la sussistenza di uno solo dei motivi assoluti di rifiuto per escludere la registrabilità, dichiara superfluo l'esame del secondo motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo.

Il ricorso è quindi integralmente respinto. Le spese sono poste a carico di CNH Industrial NV, risultata soccombente, in applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

Un marchio denominativo destinato a prodotti professionali può essere respinto per descrittività quando il pubblico di riferimento lo percepisce come un'espressione che indica direttamente la funzione o destinazione dei prodotti, anche se il segno contiene una grafia leggermente modificata o un artificio grafico non percepibile sul piano fonetico. Il semplice fatto che il segno evochi l'idea di esplorazione o analisi delle colture è sufficiente, se tale evocazione è immediata e specifica rispetto ai prodotti rivendicati.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeamotivi assoluti di rifiutocarattere descrittivodiritto della proprietà intellettuale

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