Tribunale, Sentenza T-300/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 26 January 2022. — CNH Industrial NV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark SOILXPLORER – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-300/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo SOILXPLORER per prodotti delle classi 7 e 9, ritenendolo descrittivo. Il pubblico professionale di riferimento avrebbe colto immediatamente il significato di "soil explorer" come indicazione di apparecchi e sensori destinati all'esplorazione del suolo. Le modifiche grafiche del segno non sono state ritenute sufficienti a conferirgli carattere distintivo.
Marchio UE denominativo "SOILXPLORER": conferma del rifiuto di registrazione per carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno denominativo SOILXPLORER fosse descrittivo dei prodotti rivendicati nelle classi 7 e 9, in particolare se il pubblico di riferimento lo percepisse immediatamente come indicazione del loro scopo o della loro destinazione d'uso; in subordine, se il carattere grafico del segno e la presunta differenza tra "explorer" e "xplorer" fossero idonei a escludere la descrittività e/o a conferirgli distintività.
Principio di diritto
Un segno è escluso dalla registrazione come marchio dell'Unione europea quando il pubblico di riferimento, composto da professionisti, lo percepisce immediatamente e senza particolare sforzo come indicazione del tipo o della destinazione d'uso dei prodotti; nel caso di SOILXPLORER, la combinazione degli elementi "soil" e "xplorer" è stata correttamente intesa come "soil explorer", espressione che designa dispositivi e strumenti per esplorare, mappare, rilevare, monitorare e analizzare il suolo. Le varianti grafiche, come la sostituzione di "explorer" con "xplorer" e la fusione delle parole, sono meri artifici grafici privi di efficacia distintiva, sicché ricorre il motivo ostativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; poiché basta uno solo dei motivi assoluti di rifiuto, il ricorso è stato respinto integralmente senza esaminare il secondo motivo.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Convenzione di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Marchio UE denominativo "SOILXPLORER": rifiuto per carattere descrittivo
La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso proposto da CNH Industrial NV avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione del segno denominativo SOILXPLORER come marchio dell'Unione europea. La controversia concerneva prodotti delle classi 7 e 9, in un contesto di valutazione dei motivi assoluti di rifiuto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
CNH Industrial aveva chiesto la registrazione del segno SOILXPLORER per:
- classe 7: "Agricultural implements for soil mapping and for sensing, monitoring, and analysing soil; and parts therefor";
- classe 9: "Electronic soil sensors".
L'esaminatore aveva respinto la domanda sul fondamento degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il pubblico rilevante, composto da professionisti, avrebbe percepito il segno come l'espressione inglese "soil explorer", cioè come indicazione della destinazione d'uso dei prodotti, e non come indicatore dell'origine commerciale.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente ha dedotto due motivi:
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, per erronea valutazione del carattere descrittivo del segno;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Nel primo motivo, CNH Industrial contestava in particolare:
- la definizione del termine "explorer" adottata dalla commissione di ricorso;
- il fatto che fosse stato preso in considerazione l'elemento "xplore" anziché "xplorer";
- l'assenza di un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti interessati.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire a designare, tra l'altro, la specie, la qualità, la destinazione d'uso o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il divieto opera anche se il motivo ostativo sussiste solo in una parte dell'Unione.
La Corte ribadisce il criterio consolidato secondo cui un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica. Viene richiamata anche la regola per cui è sufficiente che uno solo dei motivi assoluti di rifiuto sia integrato per escludere la registrabilità del segno.
Valutazione del termine "xplorer" e del significato complessivo del segno
Il Tribunale respinge la censura relativa al significato attribuito a "explorer". Osserva che la definizione seguita dalla commissione di ricorso, riferita a "a specialist or a tool" che esplora, non contraddice le definizioni lessicografiche richiamate dalla ricorrente, poiché include anche la nozione di persona. Inoltre, viene rilevato che il termine "explorer" può essere usato per indicare anche veicoli o strumenti destinati all'esplorazione.
Da ciò il Tribunale conclude che la tesi della ricorrente, secondo cui l'espressione "soil explorer" personificherebbe il marchio rendendolo fantasioso e distintivo, poggiava su un presupposto errato.
Irrilevanza dell'eventuale refuso "xplore"
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse preso in considerazione l'elemento "xplore" anziché "xplorer". Il Tribunale rileva che in un solo passaggio della decisione impugnata compare tale riferimento, mentre in più punti la commissione aveva chiaramente considerato il segno SOILXPLORER e l'elemento "xplorer". L'errore materiale isolato non era dunque idoneo a inficiare il ragionamento complessivo della decisione amministrativa.
Nessuna distorsione del giudizio di descrittività
Secondo il Tribunale, il pubblico di riferimento avrebbe percepito il segno come "soil explorer" senza particolare sforzo mentale. Trattandosi di professionisti con un elevato livello di attenzione, essi avrebbero immediatamente associato il segno all'esplorazione del suolo.
In rapporto ai prodotti rivendicati, la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che il segno indicasse direttamente la destinazione d'uso di strumenti e sensori per il rilevamento, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi del suolo, anche ai fini della raccolta di dati sulla tessitura, sul contenuto idrico e sul grado di compattazione del terreno. Pertanto, il nesso tra il segno e i prodotti è stato giudicato sufficientemente diretto e specifico.
Esito e dispositivo
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso e, poiché la presenza di un solo motivo assoluto di rifiuto è sufficiente a escludere la registrazione, ha dichiarato superfluo l'esame del secondo motivo relativo all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e CNH Industrial è stata condannata alle spese.
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