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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-638/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022. — Commissione europea contro European Food SA e a. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – Lodo che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Competenza della Commissione – Applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione – Determinazione della data in cui il diritto di ricevere l’aiuto è conferito al beneficiario – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione. — Causa C-638/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione sul caso Micula. Secondo la Grande Sezione, il diritto all’indennizzo è stato conferito solo con il lodo arbitrale pronunciato dopo l’adesione della Romania all’Unione, non con l’abrogazione del regime fiscale. Per questo la Commissione era competente ad applicare la disciplina sugli aiuti di Stato e a ordinare il recupero. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame dei restanti motivi non ancora decisi.

Aiuti di Stato e lodo arbitrale ICSID: la Corte stabilisce che il diritto all’indennizzo è concesso con il lodo pronunciato dopo l’adesione della Romania all’Unione, sicché la Commissione era competente a qualificarne il versamento come aiuto di Stato e a ordinarne il recupero.

La questione giuridica

Nei rinvii in impugnazione la Corte è chiamata a stabilire: 1) se la Commissione fosse competente, ai sensi dell’articolo 108 TFUE, ad adottare una decisione che qualifica come aiuto di Stato il versamento di un indennizzo disposto da un lodo arbitrale ICSID pronunciato dopo l’adesione della Romania all’Unione; 2) se il diritto all’indennizzo dovesse considerarsi conferito al momento dell’abrogazione del regime fiscale (prima dell’adesione) oppure al momento del lodo e del successivo pagamento; 3) se il diritto dell’Unione, inclusi l’Accordo europeo, gli articoli 19 TUE, 267 e 344 TFUE, ostasse a tale arbitrato e alla decisione della Commissione.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un aiuto si considera "concesso" quando il beneficiario acquista un diritto certo al suo ottenimento; nel caso di un indennizzo attribuito da un lodo arbitrale ICSID pronunciato dopo l’adesione di uno Stato membro all’Unione, tale diritto nasce con il lodo stesso, non con il fatto generatore del danno anteriore all’adesione. Ne consegue che la Commissione è competente, ai sensi dell’articolo 108 TFUE, a esaminare e qualificare come aiuto di Stato il pagamento effettuato in esecuzione del lodo; inoltre, un arbitrato del genere non può sottrarsi al sistema giurisdizionale dell’Unione quando la controversia coinvolge anche periodi successivi all’adesione e tocca norme UE applicabili.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19 TUE
  • Articoli 107 e 108 TFUE
  • Articoli 267 e 344 TFUE
  • Articolo 351 TFUE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Convenzione ICSID, articoli 53 e 54
  • Accordo europeo UE-Romania, articolo 64, paragrafi 1 e 2, articoli 69 e 71
  • Atto di adesione della Romania, articolo 2 e allegato V, capo 2
  • Regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 6, paragrafo 1

Aiuti di Stato e lodo arbitrale Micula/Romania

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2015/1470 sulla qualificazione come aiuto di Stato del versamento di un indennizzo disposto da un lodo arbitrale ICSID. La controversia si inserisce nel contesto dell’adesione della Romania all’Unione, dell’abrogazione di un regime di incentivi fiscali e di un successivo arbitrato investitore-Stato fondato su un TBI Svezia-Romania.

Fatti e procedimento principale

La Romania aveva introdotto nel 1998 un regime di incentivi fiscali per investimenti in regioni svantaggiate, poi modificato nel 2000 e infine abrogato nel 2004, con effetti dal 22 febbraio 2005. I sigg. Ioan e Viorel Micula e alcune società del gruppo avevano avviato un arbitrato nel 2005, ai sensi della clausola compromissoria del TBI, ottenendo nel 2013 un lodo che condannava la Romania a versare un risarcimento di circa 178 milioni di euro per la violazione del trattamento giusto ed equo. Nel 2015 la Commissione ha adottato la decisione controversa, ritenendo che il pagamento del risarcimento costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e da recuperare. Il Tribunale aveva annullato la decisione, ritenendo che la Commissione non fosse competente perché il presunto aiuto sarebbe stato concesso prima dell’adesione della Romania all’Unione.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte ha concentrato l’esame sulla prima parte del primo motivo della Commissione e sulle due parti del secondo motivo, ossia:

  • la corretta individuazione del momento in cui l’aiuto deve ritenersi "concesso";
  • la competenza della Commissione ex articolo 108 TFUE;
  • la portata dell’applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione;
  • la rilevanza dell’Accordo europeo e della sentenza Achmea in relazione all’arbitrato.

Ricevibilità dei motivi di impugnazione

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti resistenti. Ha chiarito che la questione della data di concessione dell’aiuto è una questione di diritto, perché richiede di verificare l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la qualificazione giuridica dei fatti. Ha inoltre affermato che la Commissione poteva contestare la motivazione della sentenza del Tribunale anche se ciò comportava una diversa lettura della misura di aiuto, senza che ciò equivalga a modificare ex post la decisione impugnata.

Ragionamento della Corte sulla data di concessione dell’aiuto

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante secondo cui un aiuto è "concesso" quando il beneficiario acquisisce un diritto certo a riceverlo in base alla normativa applicabile. Nel caso di specie, il fatto generatore del danno è l’abrogazione del regime fiscale, ma il diritto all’indennizzo non è sorto in quel momento: è stato conferito solo dal lodo arbitrale del 2013, che ha accertato il diritto e ne ha quantificato l’importo. Ne consegue che il pagamento del risarcimento in esecuzione del lodo costituisce la misura rilevante ai fini dell’articolo 107 TFUE e che tale misura è successiva all’adesione della Romania all’Unione. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che l’aiuto fosse stato concesso alla data dell’abrogazione del regime fiscale.

Competenza della Commissione e applicazione temporale del diritto UE

Poiché il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato è divenuto applicabile alla Romania dal 1o gennaio 2007, la Commissione aveva competenza a controllare le misure adottate successivamente da tale Stato membro. Il lodo arbitrale, pronunciato nel 2013, ha attribuito il diritto al risarcimento solo dopo l’adesione; di conseguenza, la Commissione era competente a esaminare se il versamento dovuto in base a quel lodo costituisse un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile. La Corte precisa che l’argomento secondo cui il risarcimento compenserebbe in parte danni anteriori all’adesione è irrilevante ai fini della competenza, perché la misura oggetto di controllo è il diritto al pagamento conferito dal lodo post-adesione.

Arbitrato ICSID, autonomia del diritto dell’Unione e sentenza Achmea

La Corte affronta anche la questione dell’arbitrato investitore-Stato alla luce degli articoli 19 TUE, 267 e 344 TFUE. Richiamando Achmea e PL Holdings, osserva che gli Stati membri non possono sottrarre controversie che possono riguardare il diritto dell’Unione al sistema giurisdizionale dell’Unione mediante clausole arbitrali contenute in trattati bilaterali tra Stati membri o, nel caso di specie, in un contesto in cui il diritto UE è divenuto applicabile allo Stato membro interessato. Il tribunale arbitrale ICSID non è una "giurisdizione di uno degli Stati membri" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e il lodo non è soggetto a un controllo nazionale di conformità al diritto dell’Unione come richiesto dall’architettura dei Trattati. Pertanto, la Corte ritiene errato escludere la rilevanza di Achmea.

Esito dell’impugnazione e rinvio al Tribunale

La Corte annulla integralmente la sentenza del Tribunale. Non statuisce sull’impugnazione incidentale del Regno di Spagna, divenuta priva di oggetto. In applicazione dell’articolo 61 dello Statuto, la Corte decide definitivamente solo sulle censure relative alla competenza della Commissione, respingendole; rinvia invece la causa al Tribunale per l’esame dei restanti motivi e argomenti, non ancora trattati, relativi in particolare alla sussistenza materiale di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e agli altri profili di legittimità della decisione controversa.

Principi affermati

Ai fini del controllo degli aiuti di Stato:

  • il momento decisivo non è quello del fatto che genera il danno, ma quello in cui il beneficiario ottiene un diritto certo all’aiuto;
  • un lodo arbitrale che attribuisce per la prima volta tale diritto, se pronunciato dopo l’adesione allo Stato membro, ricade nella competenza della Commissione;
  • un arbitrato investitore-Stato che possa incidere sull’applicazione del diritto dell’Unione non può sottrarsi al sistema di tutela giurisdizionale previsto dai Trattati.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statodiritto dell’adesione all’Unione europeaarbitrato investitore-statoautonomia del diritto dell’unionerecupero di aiuti illegittimi

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