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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6818/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quattri era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali IRES e IVA relative agli anni 2014 e 2015, con evasione degli importi contestati. In Cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) critiche alla motivazione e all'uso esclusivo dell'accertamento induttivo basato su fatture e riscontri documentali, lamentando che non furono acquisite le estrazioni conto corrente che avrebbero provato l'effettivo incasso e consentito di determinare l'imposta; (2) censura sull'accertamento del dolo (generico e specifico), sostenendo che l'omessa esibizione di documenti fosse incolpevole o giustificata dal fatto che il ricorrente non era più legale rappresentante al momento degli accertamenti e dall'affidamento al commercialista, nonché che alcune dichiarazioni presentate recavano firme e nominativi non corrispondenti e quindi smentivano il dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la questione relativa all'affidamento esclusivo sull'accertamento induttivo non era stata sollevata in appello e quindi è inammissibile per violazione degli artt. 606, comma 3, e 609 c.p.p.; nel merito ha comunque ritenuto che l'accertamento fosse fondato su elementi documentali (partitari clienti/fornitori, registri IVA, liquidazioni periodiche) e che le censure sul valore probatorio delle fatture fossero infondate. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: la modifica della rappresentanza legale è irrilevante alla luce dei termini di presentazione delle dichiarazioni e della consapevolezza del volume d'affari; l'affidamento al commercialista non è risultato provato e le omissioni successive alla commissione del reato possono concorrere a dimostrare il dolo, stante anche gli obblighi di collaborazione previsti dalla disciplina tributaria (es. art. 32, comma 4, DPR 600/1973). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    non presente nel testo della motivazione

    Norma che tipizza la fattispecie di evasione relativa all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la condanna del ricorrente è fondata su tale disposizione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    non presente nel testo della motivazione

    Impedisce la proposizione in Cassazione di questioni non sollevate in grado di appello; motivo di inammissibilità per questioni nuove non trattate in appello

  • codice di procedura penale, art. 609

    non presente nel testo della motivazione

    Coordinato con l'art. 606 per delimitare i profili esercitabili in Cassazione; uso per negare la possibilità di introdurre in Cassazione contestazioni non svolte in appello

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    non presente nel testo della motivazione

    Il vizio di motivazione ai sensi di questa lettera sussiste solo se la motivazione è manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione non raggiungesse tale soglia

  • d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4

    non presente nel testo della motivazione

    Richiama obblighi di collaborazione nella materia tributaria; il mancato apporto documentale può rilevare ai fini dell'accertamento e non è automaticamente protetto dal principio nemo tenetur ad declarat

  • codice di procedura penale, art. 616

    non presente nel testo della motivazione

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e all'ammenda in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state sollevate in appello; per evitare l'inammissibilità, tutte le censure importanti devono essere sollevate e dettagliate già in secondo grado.
  • Gli accertamenti induttivi o documentali fondati su partita clienti/fornitori, registri IVA e liquidazioni periodiche hanno valore probatorio e possono essere sufficienti a determinare il volume d'affari e l'imposta dovuta anche in assenza di estratti conto, se fondate su riscontri documentali coerenti.
  • L'omessa esibizione di documentazione contabile può essere valutata come indizio di dolo in materia tributaria e non è automaticamente tutelata dal principio nemo tenetur ad declarat, soprattutto quando la normativa tributaria impone obblighi di cooperazione (es. art. 32 DPR 600/1973).
  • La modifica formale della rappresentanza legale non esclude responsabilità se il soggetto aveva conoscenza del volume d'affari e delle scadenze fiscali; il fatto di non essere formalmente legale rappresentante al momento degli accertamenti non basta a escludere il dolo senza riscontri probatori a supporto.
  • La prova di un affidamento al commercialista esonera solo se provata in modo credibile; dichiarazioni del professionista contrarie indeboliscono la tesi difensiva.
  • Il comportamento successivo (es. mancato pagamento dei tributi) può essere valutato ai fini della prova del dolo e integrare il quadro probatorio contro l'imputato.

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