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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Tari - Il contribuente è obbligato a conferire lo smaltimento di imballaggi e di rifiuti da imballaggi in regime di privativa comunale - Non sussiste - Per la gestione di tale tipologia è previsto un regime speciale che faculta il produttore al loro smaltimento in via autonoma indipendentemente dai provvedimenti comunali di assimilazione ai rifiuti urbani - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla TARI: se la contribuente fosse obbligata a conferire agli organi comunali in regime di privativa i rifiuti da imballaggio (in particolare imballaggi terziari e secondari) o se potesse smaltirli autonomamente tramite soggetto privato/consorzio. La contribuente ha documentato conferimenti a ditta privata (P.R.) e ha prodotto formulari e perizia; il Comune sosteneva l'assimilazione ai rifiuti urbani e la sussistenza dell'obbligo di conferimento al servizio pubblico.

La decisione

La Commissione d'Appello ha respinto l'appello del Comune confermando la possibilità per il produttore di imballaggi di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio (anche secondari e terziari) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006. È stato riconosciuto che la M. produceva prevalentemente imballaggi terziari e ha provato il conferimento autonomo a ditta privata; l'appello del Comune è stato rigettato e il Comune condannato al pagamento delle spese per 3.000 euro.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - art. 218

    Definisce la tipologia degli imballaggi (primario, secondario, terziario) e serve per classificare i rifiuti prodotti; la Corte l'ha usato per accertare che i rifiuti della contribuente erano in prevalenza terziari.

  • D.Lgs. n. 152/2006 - art. 221, commi 1-4

    Prevede che i produttori possono organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale e regola le modalità di ritiro/adempimento (consorzi, sistemi alternativi). La sentenza interpreta tale norma come riconoscimento della facoltà del produttore di non conferire al servizio pubblico nel caso di gestione autonoma conforme.

  • D.Lgs. n. 152/2006 - art. 224

    Regola il divieto di immissione nel circuito dei rifiuti urbani di talune tipologie di imballaggi (richiamata nel percorso interpretativo per differenziare i divieti e le fattispecie).

  • D.Lgs. n. 152/2006 - art. 226, commi 1-2

    Stabilisce il divieto di conferimento in discarica e il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari; la Corte ha rilevato che tale divieto non impedisce il regime speciale che consente al produttore la gestione autonoma.

  • D.Lgs. n. 152/2006 - art. 223 e art. 238

    Richiamati nel quadro normativo sugli obblighi dei produttori, sui consorzi e sulla disciplina tecnica; usati per inquadrare le opzioni di gestione (consorzi, sistemi di restituzione, autosufficienza).

  • Legge n. 147/2013 - art. 1, comma 649

    Norma fiscale su esclusione di aree/parti non assoggettate a TARI quando si producono rifiuti speciali gestiti a proprie spese: il giudice ha richiesto prova della continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali e ha ritenuto che la contribuente abbia fornito idonea documentazione (formulari, contratto, perizia) a dimostrazione.

  • Codice Civile - art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; il giudice ha ritenuto che la contribuente abbia assolto l'onere dimostrativo con la documentazione prodotta.

  • Legge n. 22/1997 (Decreto Ronchi)

    Citata a titolo storico: il Comune aveva fatto riferimento al precedente divieto assoluto di assimilazione, ma la Corte ha rilevato che il successivo D.Lgs. 152/2006 ha rimodulato il quadro normativo prevedendo la facoltà di gestione autonoma.

Massime di principio

  • I produttori di imballaggi (o chi esercita attività che genera imballaggi secondari/terziari) hanno la possibilità, prevista dal D.Lgs. 152/2006, di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale (alternativa all'affidamento al servizio pubblico o all'adesione ai consorzi).
  • Il divieto di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti urbani non implica automaticamente l'obbligo di conferimento al servizio comunale: il legislatore ha previsto un regime speciale che lascia al produttore la scelta fra diverse soluzioni (gestione autonoma, consorzio, sistema di restituzione).
  • Per ottenere l'esclusione dall'assoggettamento TARI di aree o superfici occorre fornire prova documentale della natura dei rifiuti (CER, formulari di identificazione, contratti di conferimento, perizie) nonché della continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, come richiesto dall'art. 1, c. 649 della legge n.147/2013.
  • La documentazione può essere prodotta e sanata in corso di causa: mancanze iniziali nella dichiarazione possono essere colmate con formulari, contratti e perizie tecniche che dimostrino il conferimento autonomo e le quantità coerenti con l'attività.
  • Proceduralmente, la notifica telematica dell'atto di appello è ammessa anche se il primo grado si è svolto in modalità cartacea: non sussiste obbligo di proseguire con le stesse modalità iniziali.
  • In caso di contestazione dal Comune, occorre accertare la tipologia specifica degli imballaggi (primario, secondario, terziario) perché le conseguenze giuridiche e le possibilità di conferimento/gestione variano a seconda della classificazione.

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