Sentenza n. 6986/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, unitamente al relativo Allegati A; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 466 del 26.08.2019, con successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348 dell'11.09.2019; - della nota prot. 13779/ASF/ASF/A acquisita a mezzo e-mail il 13.12.2022 dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLMA S.R.L. il 28\7\2025 : del nuovo provvedimento di ricalcolo importi dovuti a titolo di payback a favore della Regione Marche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti statali e regionali e provvedimenti di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché il nuovo provvedimento di ricalcolo degli importi dovuti alla Regione Marche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti statali e regionali, il decreto regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e gli ulteriori atti connessi, chiedendone l'annullamento e prospettando anche istanze di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con motivi aggiunti ha impugnato il nuovo provvedimento di ricalcolo degli importi dovuti alla Regione Marche. All'udienza di smaltimento del 10 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, non permanendo un interesse attuale alla pronuncia sul merito, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità, né le istanze di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della definizione in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame nel merito delle censure dedotte.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, quando evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame delle censure di merito.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite, ove il giudice ravvisi ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza.
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