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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18932/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma della valutazione sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo un unico motivo, incentrato sulla contestazione della sussistenza della recidiva applicata nei suoi confronti. Il ricorso non riporta altri profili di censura. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato, perché il giudice di merito avrebbe correttamente valutato in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e di un'efficacia criminogena rispetto al reato sub iudice.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e verificando se la precedente criminalità denoti una perdurante inclinazione al delitto e un fattore criminogeno per il reato attuale.

  • art. 99 c.p.

    La sentenza richiama implicitamente l'istituto della recidiva oggetto di contestazione, confermando la correttezza della sua applicazione in concreto.

Massime di principio

  • La contestazione della recidiva è infondata quando si limiti a contrapporre una valutazione astratta o meramente quantitativa della gravità dei fatti e del tempo trascorso, senza confrontarsi con la motivazione concreta del giudice di merito.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se le precedenti condanne siano sintomatiche di una persistente inclinazione a delinquere e abbiano inciso causalmente o fattualmente sulla commissione del nuovo reato.
  • Quando il motivo di ricorso contro la recidiva è manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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