Sentenza n. 7089/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n°359-23 pubblicata il 21.11.23 e resa nel giudizio RG 819-23 presso il Tribunale di Viterbo - Sezione lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, n. 359/2023, notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, svolti a tempo determinato, anche parzialmente. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente secondo cui l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza ulteriori statuizioni esecutive. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, motivata dal fatto che l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato il Ministero al pagamento della parte residua, liquidata in 400 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, secondo la dichiarazione della ricorrente, l’Amministrazione aveva integralmente eseguito il giudicato dopo la proposizione del ricorso.
art. 1 legge n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’adempimento rende concretamente inutili ulteriori statuizioni del giudice amministrativo.
- L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso di ottemperanza può giustificare la compensazione solo parziale delle spese; per la parte residua, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.
Come è indicizzato
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