Sentenza n. 5831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio contro il silenzio sull’istanza di rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di rilascio del visto, presentata da ultimo il 24 agosto 2025. Nel giudizio di primo grado l’Amministrazione aveva prodotto una comunicazione indirizzata all’Avvocatura dello Stato, con cui l’Ambasciata dichiarava di avere fissato un appuntamento per il 22 ottobre 2025. Il TAR aveva ritenuto tale convocazione sufficiente a integrare il pieno soddisfacimento della pretesa e aveva dichiarato cessata la materia del contendere. L’appellante ha contestato la decisione deducendo di non avere ricevuto la convocazione, né direttamente né tramite il proprio procuratore. In appello è emerso che la convocazione non era stata recapitata all’istante a causa di un errore di trasmissione. L’Amministrazione ha poi dichiarato di avere fissato un nuovo appuntamento per il 26 marzo 2026 presso il centro di esternalizzazione BLS, comunicandolo alla controparte; ha inoltre riferito che lo straniero non si era presentato per l’avvio dell’istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere pronunciata dal TAR era erronea, poiché la prima convocazione non era stata comunicata all’interessato e, pertanto, non aveva determinato il soddisfacimento della pretesa azionata. Tuttavia, l’evoluzione della vicenda nel grado d’appello, con la fissazione e la conoscenza da parte dello straniero e del suo procuratore di un nuovo appuntamento per il 26 marzo 2026, ha superato l’inerzia amministrativa e determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata nella motivazione e nel dispositivo, dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale, perché l’inerzia e l’erronea trasmissione della prima convocazione avevano determinato l’instaurazione e la prosecuzione del contenzioso.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, proposto in primo grado dal richiedente il visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 38 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta abbia effettivamente soddisfatto la pretesa azionata e che tale attività sia stata comunicata o comunque portata a conoscenza dell’interessato; la mera comunicazione interna o indirizzata alla difesa erariale non è sufficiente quando l’atto non sia stato recapitato al destinatario.
- Nel giudizio contro il silenzio, la successiva attivazione dell’amministrazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del ricorso, anche se l’attività sopravvenuta non aveva soddisfatto la pretesa al momento della pronuncia di primo grado.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse si verifica nel grado d’appello, il giudice deve riformare la pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata in primo grado e dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, se il superamento dell’inerzia amministrativa è dimostrato.
- La regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale: anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione la cui inerzia o condotta erronea abbia determinato l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio.
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