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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 6284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo a una porzione di terreno che la ricorrente riteneva pertinenziale (dunque esente). La ricorrente ha proposto sei motivi in cassazione: omissione dell'onere dichiarativo sulla pertinenzialità; rilievo dell'accatastamento unitario; valutazione della funzione ornamentale e proporzionalità del giardino; rilevanza dell'edificabilità e della concessione edilizia del 1999; presunto difetto di motivazione della sentenza di merito; omesso esame del fatto decisivo consistente nell'impossibilità di ulteriore sviluppo edificatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per carenza di collegamento con la decisione impugnata o per inammissibilità procedurale, e ha rigettato gli altri perché infondati. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui non risultano provati i requisiti soggettivi e oggettivi dell'art. 817 c.c. (volontà durevole di asservimento e destinazione effettiva del bene al servizio/ornamento dell'immobile principale). La Corte ha inoltre rilevato che l'ottenimento di una concessione edilizia e la manifestata intenzione di sfruttare la potenzialità edificatoria costituiscono elementi fattuali idonei a escludere la pertinenzialità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.504 del 1992, art. 2

    Disciplina l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali; la Corte interpreta la norma richiedendo l'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con valutazione fattuale della destinazione e della volontà durevole.

  • Codice Civile, art. 817

    Fornisce i criteri oggettivi e soggettivi della pertinenzialità (destinazione al servizio/ornamento e volontà di asservimento durevole); la Corte richiede prova concreta di tali elementi.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Rilevante per i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge); la Corte ha valutato la fondatezza e l'attinenza delle censure rispetto alla decisione impugnata, dichiarando alcune censure infondate o inammissibili.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5

    Richiamati in relazione a doglianze sul difetto/omesso esame di motivazione o fatti decisivi; la Corte ha ritenuto il quinto motivo infondato e il sesto inammissibile per disciplina della 'doppia conforme'.

  • Codice di Procedura Civile, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiesto per valutare i requisiti di contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha escluso i motivi meramente enunciativi privi di collegamento con la decisione impugnata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 348-ter

    Applicato per escludere l'ammissibilità della censura su fatto decisivo quando vi sia 'doppia conforme' (sentenza di appello conforme a quella di primo grado o fondata sul medesimo iter logico).

  • D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come inserito dalla L. 24/12/2012, n. 228)

    Norma che consente l'ulteriore contributo unificato; la Corte ha disposto il versamento dell'importo aggiuntivo dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il contribuente che invoca la pertinenzialità di un'area ai fini ICI/IMU ha l'onere della prova: deve dimostrare sia la destinazione effettiva e durevole del bene al servizio o ornamento dell'immobile principale (requisito oggettivo), sia la volontà di asservimento durevole (requisito soggettivo) ai sensi dell'art. 817 c.c.
  • Gli elementi catastali (accatastamento unitario) hanno valore meramente formale e non sono di per sé decisivi: costituiscono elemento probatorio da valutare insieme ad altri segni esteriori concreti.
  • L'edificabilità di un'area non esclude astrattamente la pertinenzialità, ma l'effettivo sfruttamento della potenzialità edificatoria o l'ottenimento di concessioni per ampliamenti sono fatti idonei a dimostrare la mancata durevolezza dell'asservimento e quindi a escludere la pertinenzialità.
  • Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito (sul possesso dei requisiti di pertinenzialità) sono vincolanti in cassazione salvo errori di diritto o vizi di motivazione: la ricognizione della volontà del proprietario attraverso atti concreti (es. richiesta/ottenimento di concessione edilizia) è una prova rilevante.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (prima e seconda decisione fondate sul medesimo iter logico), le doglianze che denunciano omesso esame di fatti decisivi possono essere inammissibili in cassazione.
  • Nel formulare ricorso in cassazione è necessario collegare espressamente le censure alla motivazione della sentenza impugnata: enunciazioni generiche di violazioni di legge senza il necessario nesso motivazionale comportano inammissibilità.

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