Regolamento (UE) 2020/1772
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione del 26 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 per allinearlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza, consultazione pubblica e notifica degli studi a sostegno delle domande nel settore dei nuovi alimenti. Vengono precisati il contenuto della domanda, i dati amministrativi richiesti, la verifica di validità e le informazioni che devono figurare nel parere dell’EFSA. È inoltre aggiornata la lettera di accompagnamento tipo e soppresso l’allegato II.
Regolamento di esecuzione che modifica le modalità di presentazione, verifica e contenuto delle domande di autorizzazione per i nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di autorizzazione di nuovi alimenti, nonché alle domande di modifica di autorizzazioni già esistenti relative a condizioni d’uso, specifiche, requisiti aggiuntivi di etichettatura e obblighi di monitoraggio post-immissione sul mercato, presentate alla Commissione. Riguarda richiedenti, produttori del nuovo alimento (se diversi dal richiedente) e l’interazione con Commissione e Autorità europea per la sicurezza alimentare; si applica territorialmente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Si applica dal 27 marzo 2021 alle domande presentate da tale data in poi; resta ferma la sua diretta applicabilità negli Stati membri. Non introduce esclusioni settoriali ulteriori, ma si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento (CE) n. 178/2002, come modificati dal regolamento (UE) 2019/1381.
Nuovi alimenti: adeguamento delle domande di autorizzazione alla disciplina sulla trasparenza
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 per allinearlo alle innovazioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio nella filiera alimentare. L’intervento riguarda in particolare il contenuto delle domande di autorizzazione dei nuovi alimenti, la verifica di validità da parte della Commissione, il coordinamento con l’EFSA e la gestione di riservatezza, studi e diritti di proprietà industriale.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2015/2283 disciplina l’immissione sul mercato e l’uso dei nuovi alimenti nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 aveva già fissato i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all’articolo 10 di tale regolamento; tuttavia, il regolamento (UE) 2019/1381 ha modificato sia il regolamento (CE) n. 178/2002 sia il regolamento (UE) 2015/2283, introducendo nuove regole su notifica degli studi, consultazione pubblica, divulgazione dei dati scientifici e trattamento delle informazioni riservate. Il presente atto interviene quindi per rendere coerente la procedura sulle domande di nuovi alimenti con il nuovo quadro orizzontale di trasparenza.
Ambito della domanda e modalità di presentazione
La domanda deve essere composta da:
- lettera di accompagnamento;
- fascicolo tecnico;
- sintesi del fascicolo.
La presentazione avviene tramite il sistema elettronico della Commissione. Prima dell’adozione dei formati standard di dati dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, il sistema deve consentire il download, la stampa e la ricerca dei documenti; dopo l’adozione di tali formati, la domanda deve essere presentata in conformità ai formati standard di dati. La sintesi del fascicolo deve inoltre spiegare i motivi per cui l’uso del nuovo alimento soddisfa le condizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283 e non può includere informazioni oggetto di richiesta di riservatezza.
Dati amministrativi da allegare
Il nuovo articolo 4 amplia in modo significativo gli elementi amministrativi da fornire. In particolare, la domanda deve contenere:
- nominativi, indirizzi e contatti del produttore, se diverso dal richiedente;
- dati della persona responsabile del fascicolo autorizzata a comunicare con Commissione ed EFSA;
- data di presentazione;
- indice del fascicolo;
- elenco dettagliato dei documenti allegati, con riferimenti a titoli, volumi e pagine;
- eventuale elenco delle parti per le quali è chiesto il trattamento riservato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283, con motivazione verificabile sul pregiudizio significativo agli interessi del richiedente;
- sintesi non riservata del processo di produzione, se tale processo contiene dati riservati;
- informazioni e spiegazioni separate per dimostrare il diritto di riferimento del richiedente a prove o dati scientifici protetti da proprietà industriale ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283;
- elenco degli studi a sostegno della domanda, comprensivo delle informazioni che dimostrano la conformità all’obbligo di notifica di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.
Verifica di validità della domanda
L’articolo 6 riformulato attribuisce alla Commissione il compito di verificare senza indugio se la domanda:
- rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283;
- soddisfa i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento;
- soddisfa gli articoli da 3 a 5 del regolamento di esecuzione;
- rispetta l’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.
La Commissione può consultare l’EFSA sulla conformità della domanda ai requisiti pertinenti; l’Autorità deve rendere il proprio parere entro 30 giorni lavorativi. La Commissione può anche richiedere al richiedente informazioni integrative, fissando il termine per la risposta.
È prevista una deroga rilevante: una domanda può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi richiesti dagli articoli da 3 a 5, purché il richiedente abbia fornito una motivazione adeguata per ciascun elemento mancante. Resta però necessario il rispetto dei requisiti dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e dell’articolo 32 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.
La Commissione deve comunicare l’esito della verifica a richiedente, Stati membri ed EFSA, indicando le ragioni dell’eventuale invalidità.
Trasparenza, consultazioni pubbliche e contenuto del parere EFSA
Il regolamento integra anche il contenuto del parere dell’EFSA. Quando, durante la valutazione del rischio, si svolgano consultazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il parere deve includerne i risultati. La modifica è coerente con l’obbligo generale di trasparenza e con la divulgazione dei dati scientifici e delle altre informazioni a sostegno della domanda, salvi i limiti connessi alle informazioni riservate.
Modello di lettera di accompagnamento e allegati
L’allegato I è sostituito con un nuovo modello di lettera di accompagnamento. Il modello consente di selezionare la tipologia di domanda, tra cui:
- autorizzazione di un nuovo alimento;
- aggiunta, eliminazione o modifica delle condizioni d’uso;
- aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche;
- aggiunta, eliminazione o modifica dei requisiti specifici di etichettatura;
- aggiunta, eliminazione o modifica degli obblighi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato.
Il modello richiede inoltre di indicare l’identità del nuovo alimento, l’eventuale presenza di dati riservati ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e l’eventuale tutela di dati protetti da proprietà industriale ai sensi dell’articolo 26. Tra gli allegati elencati figurano il fascicolo completo, la sintesi non riservata, l’elenco delle parti riservate con motivazione, le informazioni a sostegno della tutela dei dati, la copia dei dati amministrativi e l’elenco degli studi e delle informazioni relative alla notifica degli studi ai sensi dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. L’allegato II viene soppresso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 27 marzo 2021 alle domande presentate da tale data in poi. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento dei requisiti di presentazione della domanda
L’articolo 3 è modificato per stabilire che la domanda è composta da lettera di accompagnamento, fascicolo tecnico e sintesi del fascicolo. Prima dell’adozione dei formati standard di dati dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, la domanda va presentata tramite il sistema elettronico della Commissione in formato elettronico idoneo a scaricare, stampare e ricercare i documenti; dopo l’adozione di tali formati, la presentazione deve avvenire conformemente a essi. La sintesi del fascicolo deve spiegare i motivi per cui l’uso del nuovo alimento è conforme alle condizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283 e non può contenere informazioni oggetto di richiesta di trattamento riservato.
Nuovi dati amministrativi obbligatori
L’articolo 4 è sostituito e amplia i dati amministrativi da includere nella domanda: nominativi e contatti del produttore, se diverso dal richiedente; persona responsabile del fascicolo autorizzata a interloquire con Commissione ed EFSA; data di presentazione; indice e elenco dettagliato dei documenti; eventuali richieste di riservatezza con motivazione verificabile; sintesi non riservata del processo produttivo se contiene dati riservati; informazioni sul diritto di riferimento a prove o dati scientifici protetti da proprietà industriale ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283; elenco degli studi a sostegno della domanda e prova della conformità all’obbligo di notifica di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.
Verifica della validità e consultazione dell’EFSA
L’articolo 6 disciplina la verifica di validità: la Commissione verifica senza indugio se la domanda rientra nell’ambito del regolamento (UE) 2015/2283 e se soddisfa i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, degli articoli da 3 a 5 del regolamento di esecuzione e dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione può consultare l’EFSA, che deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni lavorativi, e può chiedere ulteriori informazioni al richiedente. In deroga, la domanda può essere considerata valida anche se mancano alcuni elementi degli articoli da 3 a 5, purché ogni elemento mancante sia adeguatamente motivato e restino fermi i requisiti essenziali dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 32 ter, paragrafi 4 e 5. La Commissione comunica l’esito a richiedente, Stati membri ed EFSA e, in caso di invalidità, indica le ragioni.
Contenuto del parere dell’EFSA e consultazioni pubbliche
All’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la lettera n), che impone di includere nel parere dell’EFSA i risultati delle consultazioni svolte durante il processo di valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Nuovo allegato e soppressione dell’allegato II
L’allegato I è sostituito con un nuovo modello di lettera di accompagnamento, che consente di identificare il tipo di domanda, indicare il richiedente, l’identità del nuovo alimento, la presenza di dati riservati e di dati protetti da proprietà industriale, nonché allegare fascicolo, sintesi non riservata, elenco delle parti riservate, informazioni a sostegno della tutela dei dati, dati amministrativi ed elenco degli studi connessi alla notifica. L’allegato II è soppresso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 27 marzo 2021 alle domande presentate alla Commissione da tale data. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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